Le ferie, le festività soppresse e i permessi per motivi personali/familiari, non goduti durante il periodo lavorativo come assistente amministrativo (con contratto a tempo determinato), possono essere trasferiti e fruiti una volta rientrati nel ruolo di collaboratore scolastico, a partire dal 1° luglio nella sede di titolarità? Risponde l’Avv Aldo Esposito.

Trasferimento di ferie e permessi non goduti da un profilo all’altro

In linea di principio, per il personale ATA, le ferie e le festività soppresse devono essere fruite entro l’anno scolastico di riferimento. Non esiste un trasferimento automatico di tali diritti al diverso profilo di collaboratore scolastico. Tuttavia, previa approvazione del Dirigente e “compatibilmente con le esigenze di servizio”, è possibile domandare la fruizione delle ferie non godute entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le festività soppresse devono essere godute entro l’anno scolastico in cui sono maturate.

Che dire dei 15 giorni consecutivi di ferie?

Diritto contrattuale alla fruizione di almeno 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo 01/07-31/08: cosa accade nel caso in cui la sede di titolarità impedisce la fruizione di quanto trasferito dal ruolo di assistente amministrativo, obbligando invece ad esaurire ferie/festività/permessi entro il 30/06?

Il diritto contrattuale di fruire di almeno 15 giorni consecutivi di ferie, nel periodo 1 luglio – 31 agosto, è generalmente riconosciuto per garantire un periodo di riposo adeguato. Tuttavia, la fruizione di questo diritto può essere soggetta alle esigenze di servizio e alla programmazione delle ferie da parte del Dirigente. La sede di titolarità potrebbe quindi richiedere di esaurire le ferie, le festività soppresse e i permessi entro il 30 giugno, soprattutto se tali periodi sono stati maturati nel ruolo temporaneo di assistente amministrativo e non nel ruolo principale di collaboratore scolastico.