Il personale docente e ATA ha diritto a usufruire di un periodo di ferie così come previsto dall’art. 13 del CCNL 2019/21. Oltre i tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali e/o familiari di cui abbiamo parlato in precedenti articoli, gli insegnanti possono usufruire di 6 giorni: questi sono soggetti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico? Vediamolo insieme facendo come sempre riferimento alla normativa.
Riferimenti normativi
Come detto, è l’art 13 del CCNL 2019/21 a disciplinare la fruizione delle ferie per il personale docente e ATA. Al comma 9 si stabilisce che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2”.
L’art. 15 comma 2 chiarisce che il personale docente, inoltre, “ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
I 6 giorni di ferie sono a discrezione del DS?
Pertanto, per gli stessi motivi per cui si chiedono i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari e con le medesime modalità, è possibile richiedere i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. Questo comporta che
- non è indispensabile trovare un sostituto
- il dirigente non ha alcun potere discrezionale se i motivi alla base della richiesta sono costituiti dalle esigenze personali o familiari individuate dal dipendente
- i motivi possono essere documentati con autocertificazione.