I docenti con contratto in scadenza il 30 giugno hanno diritto al pagamento delle ferie non godute. Una recente sentenza della Cassazione, supportata dalle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ha confermato che le ferie non utilizzate devono essere retribuite. Di recente, anche una nota dell’USR Piemonte ha dato istruzioni ai Dirigenti Scolastici su come procedere in tal senso. La Corte di Cassazione, richiama la giurisprudenza dell’Unione Europea e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Sottolinea che il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore venga messa in condizione di esercitare il diritto alle ferie.
Ferie non godute dei supplenti precari: la decisione della Cassazione
Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, questa vittoria legale apre le porte a migliaia di insegnanti precari per recuperare quanto dovuto. In particolare, chi non è stato collocato in ferie dal dirigente scolastico prima della scadenza del contratto ha diritto a richiedere l’indennità sostitutiva per ogni anno lavorato. La decisione della Cassazione parla chiaro. L’ordinanza N. 15445/2024 riconosce al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva, non permettendo, pertanto, la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite.
Quanto possono recuperare i docenti precari?
Secondo le stime del sindacato, gli insegnanti che hanno lavorato con contratto al 30 giugno possono recuperare fino a 1.000 euro per ogni anno di servizio, con la possibilità di richiedere fino a 10.000 euro per più annualità non retribuite. Questa sentenza rappresenta un passo importante per garantire la parità di trattamento tra docenti precari e di ruolo, eliminando discriminazioni nel pagamento delle ferie non godute.