L’Avvocato Maria Rosaria Altieri risponde ad un quesito in merito alle ferie dei precari della scuola. Il quesito è il seguente: “Gentilissimo Avvocato, sono una supplente al 30 giugno che avrebbe bisogno di chiedere un giorno di ferie nel mese di febbraio. Facendo un calcolo delle ferie che mi spettano, ho notato che il 2 giugno cade di domenica. Anche il 2 giugno potrò quindi conteggiarlo come un giorno di ferie in più? Grazie

La disciplina normativa delle ferie del personale scolastico

La disciplina di riferimento delle ferie va rinvenuta nel CCNL 2007 che all’art. 13, che recita che:

  • “2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  • 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  • 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
  • 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno”.

Dunque, secondo il disposto di tale norma (che continuerà ad applicarsi anche dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-21, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2, comma 16 del medesimo CCNL 2019-21), i docenti con un numero di anni di servizio pari od inferiori a 3 hanno diritto ad usufruire di 30 giorni di ferie l’anno, mentre i docenti con più di 3 anni di servizio hanno diritto ad usufruire di 32 giorni di ferie l’anno. Ciò vale sia per il personale a tempo indeterminato, che per il personale a tempo determinato.

Le ferie del personale a tempo determinato

Quanto al numero di giorni di ferie a cui ha diritto un docente precario, i commi 1 e 2 dell’art. 19 del CCNL 2007 (trasfusi nell’art. 35 del CCNL 2019-21, di cui si attende a giorni la firma definitiva), rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, così dispone:

  • “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
  • 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.”

I criteri di calcolo delle ferie

Conseguentemente, per determinare esattamente i giorni di ferie a cui ha diritto il docente precario è possibile utilizzare la seguente proporzione:

  • 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (per il personale con anzianità di servizio pari o inferiore a 3 anni)
  • 360 : 32 = n° dei giorni di servizio : x (per il personale con anzianità di servizio superiore a 3 anni).

Orientativamente sono poco più di 2 giorni di ferie al mese. Ai sensi 13, comma 5, del CCNL 2007 viene considerato lavorativo anche il sabato, qualora l’Istituzione Scolastica abbia adottato il modulo organizzativo della settimana corta. Ciò posto, la risposta al quesito posto dalla lettrice, discende direttamente dalle norme appena citate. Invero, poiché, come si è detto, per espressa previsione contrattuale “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”, vanno inclusi nel computo tutti giorni inclusi nel contratto (a prescindere dal numero di ore di servizio settimanale), con l’esclusione dei giorni non retribuiti (es. l’aspettativa per motivi di famiglia). Conseguentemente, poiché la lettrice ha un contratto al 30 giugno, il 2 giugno rientra nel contratto di supplenza e quindi va computato ai fini della determinazione dei giorni di ferie spettanti.