Gli studenti meritevoli, che non godono di risorse finanziarie sufficienti per proseguire gli studi, avranno un ulteriore incentivo per ricorrere ai prestiti del c.d. “Fondo studio”. La Commissione Istruzione alla Camera ha infatti approvato un emendamento proposto da Fratelli d’Italia al decreto Sport e Istruzione. Tale modifica prevede che il gestore del fondo, CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), si occupi delle procedure di escussione della garanzia e di recupero crediti. Inoltre, per gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie, è prevista garanzia in ultima istanza da parte dello Stato. Infine, le banche potranno concedere i finanziamenti alle migliori condizioni. Una volta ottenuto il via libera definitivo al decreto legge, il presidente CONSAP Giacomoni convocherà il tavolo di confronto con ABI e CDP.
Il Fondo Studio: che cosa è?
Al fine di poter favorire l’accesso al credito, la sostenibilità e la trasparenza a beneficio delle famiglie italiane, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo per il credito ai giovani” per favorire la formazione e gli studi di studenti meritevoli. Va precisato che non si tratta di un contributo “a fondo perduto”, ma di un Fondo di garanzia. Ciò al fine di incrementare le politiche finalizzate all’inclusione finanziaria degli studenti universitari e/o neolaureati per percorsi di apprendimento e approfondimento.
Requisiti per richiedere il finanziamento
L’accesso a questa opportunità di credito è rivolto a giovani dai 18 ai 40 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
- essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
- essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
- essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- essere iscritto ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
- essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
L’erogazione del finanziamento
I finanziamenti per le iscrizioni a corsi o master cumulativamente non possono superare i 25.000 euro. Le rate annuali sono comprese tra un valore minimo di 3.000 euro e un valore massimo di 5.000 euro. Per gli anni successivi al primo, oltre all’attestazione dell’iscrizione, dovrà essere presentata al finanziatore l’attestazione del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.
Condizioni e tassi del finanziamento sono stabiliti dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI. La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni. Il piano di ammortamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato.
La garanzia del Fondo studio prevista dall’emendamento al decreto legge è concessa nella misura del 70% dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale. La garanzia si basa sul principio della condivisione del rischio tra gli istituti di credito ed il Dipartimento, che è il soggetto garante. In tal modo si riduce in modo significativo il livello di rischio a carico dell’istituto. In sostanza, il Fondo svolge quindi la funzione di garante della banca che concede il finanziamento, nel caso di mancata restituzione del capitale da parte del beneficiario.