La nuova Circolare firmata dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rappresenta un passo significativo verso il potenziamento delle competenze dei dipendenti pubblici in Italia: si stabilisce l’obbligo di svolgere 40 ore annuali di corsi di formazione e aggiornamento per tutti i lavoratori del settore pubblico. Questa iniziativa si integra con i precedenti atti di indirizzo, come quello del 23 marzo 2023, che si focalizzava sul rafforzamento delle competenze, e quello del 28 novembre 2023, dedicato alla misurazione e valutazione della performance. L’ ANIEF ricorda, però, che la formazione docenti deve essere retribuita se oltre le 40 ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento.
La formazione deve essere pagata
“Con questo nuovo atto di indirizzo vengono ribaditi i principi cardine della formazione, che costituisce una leva strategica per la crescita delle nostre persone e per le amministrazioni pubbliche”. Questo è quanto affermato dal Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha ricordato che “grazie al CCNL 2019/21, sottoscritto anche dal nostro sindacato, per il personale scolastico le ore di formazione docenti vanno retribuite e la quantificazione economica si stabilisce in sede di contrattazione di istituto. Inoltre, per il personale docente la quota di pagamento orario non può essere inferiore a 19,25 euro l’ora. Tale quota deve essere pagata anche per il quinquennio precedente nel rispetto della direttiva UE 88/2003. Si tratta di conquiste importanti, raggiunte grazie all’operato e all’abnegazione dei nostri sindacalisti che hanno spiegato l’importanza per il settore scolastico di attuare l’aggiornamento professionale, ma anche la necessità di provvedere a pagare il personale per l’impegno profuso”.
Cosa dice il contratto in merito alla formazione docenti
Ricordiamo quanto stabilito dall’art. 36, comma 7 del CCNL 2019/21: “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”.