Il nuovo CCNL firmato dai sindacati lo scorso 18 gennaio affronta anche la questione della formazione docenti, argomento molto dibattuto dal personale scolastico. Vediamo insieme qui di seguito cosa è previsto e quali le novità in merito, riportando quanto specificato nel testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e ricerca 2029/21.

La formazione docenti avviene durante l’orario di servizio

Nel nuovo CCNL 2019/21 è l’art.36 che si occupa della formazione docenti, abrogando gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007. Il nuovo contratto riafferma il valore della formazione docenti come punto strategico fondamentale per lo sviluppo professionale del personale. Gli insegnanti hanno il diritto dovere a formarsi e all’aggiornamento.

Nel comma 5 si precisa che “al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”. Questa è una prima grande novità introdotta dal nuovo CCNL 2019/21: la formazione deve avvenire durante l’orario di servizio.

Quando la formazione deve essere pagata

Nel comma 7 si forniscono alcuni chiarimenti in merito: “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”.

Cosa comporta il riferimento all’art.44, comma 4? Le ore in questione sono quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento (riunioni dei collegi dei docenti, compresa la programmazione di inizio anno e la verifica finale, e per incontri con i genitori, quelle riservate ai consigli di classe fino ad un massimo di 40 ore annue). Pertanto, le ore di formazione che non rientrano nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento devono essere remunerate.