Nel nuovo CCNL 2019/21 è l’art. 36 che si occupa della formazione docenti, abrogando gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007. Il nuovo contratto riafferma il valore della formazione docenti come punto strategico fondamentale per lo sviluppo professionale del personale. Gli insegnanti hanno il diritto dovere a formarsi e all’aggiornamento. Il Dirigente Scolastico deve approvare i corsi di formazione scelti dagli insegnanti? Oppure questi possono decidere in libertà scegliendo ciò che ognuno ritiene più utile ai fini del lavoro svolto in classe? Cerchiamo di chiarirlo insieme qui di seguito.
Riferimenti normativi
Prima di rispondere alle domande facciamo qualche riferimento normativo. Nel comma 7 dell’art. 36 si forniscono alcune importanti indicazioni: “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”. Le ore in questione sono quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento (riunioni dei collegi dei docenti, compresa la programmazione di inizio anno e la verifica finale, e per incontri con i genitori, quelle riservate ai consigli di classe fino ad un massimo di 40 ore annue).
Il DS deve approvare i corsi che di formazione che i docenti vogliono svolgere?
Occorre distinguere due casi diversi: se il collegio docenti approva un determinato corso di formazione come obbligatorio per tutti, quello va seguito obbligatoriamente e le ore sono da conteggiare nelle 40+40. Se invece il collegio approva il monte ore ed eventualmente gli ambiti/argomenti del corso, ciascun docente è libero di seguire ciò che preferisce, ovviamente somministrati da enti riconosciuti.