La formazione obbligatoria per i docenti è spesso oggetto di contesa al momento del conteggio delle ore da retribuire. Anief si sta impegnando per garantire la corretta retribuzione delle ore eccedenti svolte dai docenti oltre il limite stabilito per le Attività Funzionali all’insegnamento, come definito dall’Articolo 44, comma 3, del CCNL 2019/21. In particolare, quando la contrattazione integrativa d’istituto prevede un compenso inferiore a quello nazionale, ricorda che è possibile promuovere azioni legali per ottenere il giusto riconoscimento economico.

Ore eccedenti: vanno retribuite come Attività Funzionali, nel rispetto del CCNL

Il CCNL 2019/21 specifica che le ore di formazione extra, oltre a quelle previste per le Attività Funzionali, devono essere compensate secondo la Tabella E1.6, che fissa un compenso orario lordo di 19,25 Euro per ogni ora. Tuttavia, se la contrattazione integrativa d’istituto stabilisce un compenso inferiore, l’Anief sostiene il diritto dei docenti a ricevere la stessa retribuzione prevista dal contratto nazionale. Marcello Pacifico, Presidente Nazionale dell’Anief, sottolinea che le ore di formazione sono essenziali per l’insegnamento e che un accordo a livello locale non può prevedere una retribuzione inferiore rispetto a quella nazionale.

Normativa CCNL 2019/21

“La tabella E1.6 – SCUOLA del CCNL 2019/21 “Misure del compenso orario lordo spettante dal 1° gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, quantifica il compenso orario per le ore aggiuntive non di insegnamento per un importo pari a 19,25 Euro per ogni ora e l’art. 36 comma 7 del CCNL 2019/21 statuisce che “le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”. 

Quando la contrattazione integrativa d’Istituto stabilisce un compenso forfettario inferiore rispetto a quanto fissato dal CCNL, secondo il sindacato è possibile rivendicare il diritto alla stessa retribuzione di queste ore con il compenso previsto proprio dal CCNL vigente.