E’ possibile iscriversi nella stessa provincia sia in GaE, che in GPS? Una lettrice ci scrive: Sono una docente precaria di scuola dell’infanzia a Siracusa inserita in Gae AAAA, e da quest’anno in Gps AAAA nella provincia di Catania. Ieri mi è arrivata una pec dal provveditorato di Siracusa dove si notifica che non posso lavorare in Gae d’istituto a Siracusa perché presente in Gps di Catania. Da sempre si è potuta fare domanda di entrambe graduatorie purché in differenti province. Per favore vorrei una spiegazione, già ho segnalato con il mio sindacato.” Risponde alla sua domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
La disciplina normativa prevista per le GPS
Possiamo subito dire – scrive l’Avv Altieri – che l’Ufficio Scolastico di Siracusa è in evidente errore. E ciò lo si evince con estrema chiarezza dalla normativa di riferimento ed in particolare dall’O.M. n. 88 del 16.05.2025, che disciplina l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026, e dal D.M. n. 37 del 29.02.2024, ossia dal decreto che ha disciplinato l’aggiornamento delle GaE per il medesimo biennio 2024/2026. Dunque, entrambi i testi normativi sono quelli attualmente vigenti.
Quanto alle GPS, la situazione è espressamente regolata dall’art. 3, comma 7, dell’O.M. n. 88/2024 a mente del quale “I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”. Quindi per una stessa classe di concorso o grado di scuola:
1) è consentito inserirsi a pieno titolo nella GPS di una provincia (e nelle correlate graduatorie di istituto) e a pieno titolo delle GaE (e correlate graduatorie di istituto) di una diversa provincia;
2) non è consentito inserirsi a pieno titolo nella GPS di una provincia (e nelle correlate graduatorie di istituto) e a pieno titolo delle GaE della stessa provincia (e correlate graduatorie di istituto);
3) è consentito inserirsi con riserva nella GaE di una provincia (e nelle correlate graduatorie di istituto) e a pieno titolo delle GPS (e correlate graduatorie di istituto) della stessa provincia.
La disciplina normativa prevista per le GAE
Analoga previsione la troviamo nell’art. 10, comma 10, del D.M. n. 37 del 29.02.2024 il quale dispone che “L’eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento e nella medesima provincia, nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n 124, e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto”.
Dunque, viene ribadito espressamente che è consentito inserirsi con riserva nella GaE di una provincia (e nelle correlate graduatorie di istituto) e a pieno titolo delle GPS (e correlate graduatorie di istituto) della stessa provincia.
E se ne ricava implicitamente che è consentito inserirsi a pieno titolo nella GPS di una provincia (e nelle correlate graduatorie di istituto) e a pieno titolo delle GaE (e correlate graduatorie di istituto) di una diversa provincia.
LA FAQ N 41
Il Ministero ha chiarito la portata delle due norme in una apposita FAQ, la n. 41 ove in risposta alla domanda: “Sono in GaE con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle GPS della stessa provincia, ma non ci riesco. Perché?”
si legge che:
“Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa”.
Dunque, il candidato che, in sede di compilazione della domanda di inserimento in GPS, avesse errato nella selezione della provincia, secondo quando disposto dall’art. 3, comma 7, dell’O.M. n. 88/2024, nell’art. 10, comma 10, del D.M. n. 37/2024 non sarebbe riuscito a terminare la procedura di compilazione della domanda, in quanto il sistema informatico glielo avrebbe impedito, non consentendogli di proseguire nella compilazione.
Alla luce di quanto si è sin qui detto, il provvedimento dell’Ufficio Scolastico di Siracusa è illegittimo e la nostra ascoltatrice potrà contestarlo innanzi al competente Tribunale del Lavoro.