Dopo l’incidente di pochi giorni fa che ha colpito un docente di scuola secondaria di I grado insieme ad una guida turistica a Villa Rivani Farolfi a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, l’attenzione è ricaduta nuovamente sui rischi che i docenti si assumono durante una gita scolastica: troppe infatti sono le responsabilità per gli insegnanti accompagnatori, troppi rischi e tanto lo stress. A questo si aggiunge il fatto che nella maggioranza dei casi non ricevano nessuna remunerazione extra per il servizio prestato, o nella migliore delle ipotesi, cifre davvero irrisorie se paragonate alle incombenze che devono e possono assolvere. Nello specifico, quali possono essere le responsabilità dei docenti durante una gita scolastica?

La responsabilità civile dei docenti durante una gita scolastica

I docenti che accettano di accompagnare i propri alunni durante una gita scolastica (ricordiamo infatti che non vi nessun obbligo in merito) si assumono grandi responsabilità, di natura sia civile che penale. Relativamente all’aspetto civile, dobbiamo distinguere tra responsabilità per fatto commesso dallo studente e responsabilità per incidenti accaduti allo studente.

Se, ad esempio, un alunno molto vivace e poco educato arreca danni alla struttura alberghiera o al luogo visitato, a risponderne è anche il docente che avrebbe dovuto vigilare su di lui: è il classico caso dei possibili danni causati durante i momenti in cui i ragazzi sono nelle proprie camere. Se l’insegnante non riesce a provare di non aver potuto impedire in nessun modo di commettere l’illecito, dovrà risponderne personalmente.

Qualora invece l’alunno subisce un incidente, i genitori possono richiedere il risarcimento direttamente alla scuola, che potrebbe rivalersi sul docente accompagnatore, in base ai principi della responsabilità contrattuale che sia l’istituto che gli insegnanti si assumono dal momento dell’iscrizione degli studenti. Per questo motivo, è essenziale che la scuola adotti tutte le misure organizzative e disciplinari necessarie per preventivare ed evitare possibili situazioni di pericolo.

La responsabilità penale

I casi di responsabilità penale dei docenti accompagnatori durante una gita scolastica sono per fortuna ridotti: ad esempio, l’insegnante non può rispondere penalmente di un illecito commesso da un alunno. Se un ragazzo è sorpreso a rubare, pertanto, il docente non sarà accusato del furto.

Situazione diversa è il caso in cui uno studente è vittima di un incidente grave: secondo l’art. 40 del codice penale, infatti, il non impedire un evento che si ha il dovere di evitare assume lo stesso valore di cagionarlo. Ad esempio, se un alunno disabile si dovesse fare seriamente male, il docente di sostegno che avrebbe dovuto vigilare su di lui potrebbe risponderne sia civilmente che penalmente.