Nei prossimi consigli di classe si discuterร anche delle gite scolastiche e dei viaggi di istruzione che in ogni scuola si propongono come completamento della propria offerta formativa. Cosa succede nel caso in cui uno studente con disabilitร prende parte alla gita o allโuscita didattica? Il docente di sostegno ha lโobbligo di accompagnarlo? Vediamolo insieme qui di seguito.
Gli organi collegiali della scuola hanno il compito di organizzare le gite scolastiche
Ricordiamo che in base alla nota ministeriale n. 22009/2012, gliย organi collegialiย della scuola hanno il compito di organizzare e regolamentare i viaggi di istruzione e le uscite didattiche: questi dovranno determinare anche i criteri per la scelta deiย docenti accompagnatori. Tra le prime cose da appurare รจ la disponibilitร o meno di insegnanti: se questa viene meno, infatti, non ci sono i presupposti di base per lo svolgimento di tali uscite. Occorre subito sottolineare cheย per gli insegnanti non vi รจ alcun obbligoย in questo senso, poichรฉ le visite didattiche e le gite non rientrano tra le attivitร obbligatorie e contrattuali, ma sonoย attivitร aggiuntive.
Obbligo per il docente di sostegno?
Cosa succede nel caso in cui un alunno con disabilitร partecipa allโuscita?ย Il docente di sostegnoย ha lโobbligo di accompagnarlo? Si possono prospettare altre soluzioni? Come i docenti curriculari, il docente specializzatoย non รจ tenuto ad accompagnare lo studente disabileย se per qualsiasi motivo decidesse di non farlo: nessuna normativa, infatti, impone tale obbligo, che rimane esclusivamente una scelta su base volontaria.
Del resto, anche gli altri docenti curriculari possono accompagnare lโalunno con disabilitร : inoltre, si puรฒ designare pure un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno di classe (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure autorizzate. Nel caso di disabilitร grave, inoltre, sarebbe opportuno fare affiancare il personale accompagnatore da un assistente allโautonomia.