Sono tanti i dubbi in merito alle gite scolastiche e alla vigilanza che spetta ai docenti. Riproponiamo un quesito in redazione su questa tematica. Un lettore ci ha scritto: “Buonasera, ho letto gli articoli sulla responsabilitร  del docente in gita scolastica. Mi chiedo: ma anche nelle ore notturne la vigilanza รจ obbligatoria? Cioรจ, cosa si dovrebbe fare? Non dormire o programmare dei turni di veglia?”. Al quesito risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Gite scolastiche e vigilanza del docente

L’avvocato Altieri scrive: La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni, di cui si รจ giร  approfonditamente parlato, sono un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di piรน obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza. La durata dellโ€™obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti allโ€™interno della scuola, anche per attivitร  extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

Lโ€™obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui lโ€™allievo, soprattutto se minorenne, รจ affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Invero, fattori tipici, oltre allโ€™etร  degli alunni, che rendono particolarmente stringente lโ€™obbligo di vigilanza sono, ad esempio, lo svolgimento di attivitร  motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dellโ€™edificio scolastico. Le visite guidate e i viaggi di istruzione โ€œsi configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalitร , rientranti tra le attivitร  integrative della scuolaโ€ (C.M. 14 agosto 1991, n. 253).

La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291, (non piรน in vigore a seguito dellโ€™entrata in vigore della successiva nota Miur dellโ€™11 aprile 2012 n. 2209) chiarisce che โ€œLโ€™incarico di accompagnatore costituisce modalitร  di particolare prestazione di servizioโ€ che determina il conseguente โ€œobbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con lโ€™assunzione delle responsabilitร โ€ contemplate in particolare dagli articoli 2047 e 2048 c.c., con riferimento allโ€™incolumitร  degli studenti ed anche ai potenziali danni a cose.

Sentenza Corte di Cassazione e conseguenze

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012 ha precisato che la prestazione di vigilanza dell’istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari in quanto il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l’intera giornata, comprendente quindi le normali attivitร  quotidiane e proprie della sfera di riservatezza piรน intima dell’individuo, impone di limitare l’entitร  e le stesse modalitร  della vigilanza, affinchรฉ non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un’attivitร  di ispezione continua e prolungata รจ in radice esclusa, oltre che impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell’intimitร  della propria stanza di albergo.

Tuttavia, il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, comporta che all’istituzione รจ imposto un obbligo di diligenza per cosรฌ dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, nรฉ al momento della loro scelta, nรฉ al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumitร  degli alunni. Invero, la prevedibile circostanza che i minori, lasciati necessariamente soli in orario notturno, possano compiere atti sconsiderati, imporrebbe un obbligo di diligenza โ€œpreventivoโ€ nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non devono โ€œnรฉ al momento della loro scelta, nรฉ al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per lโ€™incolumitร  degli alunniโ€.

Per lโ€™effetto lโ€™istituzione deve dimostrare di avere compiuto tali controlli preventivi ed impartito le conseguenti istruzioni agli allievi. Conseguentemente, la Corte, nella medesima sentenza, ha escluso per i docenti lโ€™obbligo di adottare โ€œatti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche dei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati โ€“ come nelle ore notturne o destinate al riposo โ€“ dal massimo possibile rispetto della loro riservatezzaโ€.