L’esame di Stato è l’atto conclusivo del percorso della scuola secondaria di secondo grado. Gli alunni con PEI differenziato, in base proprio al contenuto del documento e alle decisioni assunte dal consiglio di classe, sostengono delle prove non equipollenti. In tali casi, non è previsto il rilascio del diploma, bensì dell’attestato di credito formativo. A tal proposito, qualcuno si domanda se, vista la situazione, sia prevista un’esenzione per il pagamento della tassa d’esame.
L’esame di Stato per gli alunni con PEI differenziato
Come anticipato, gli studenti con PEI differenziato ottengono un attestato di credito formativo. Esso è previsto dall’art. 20 c. 5 del d. lgs. n. 62/2017. Questo, però, non significa che non debbano svolgere automaticamente le prove d’esame. Anzi, sarà lo stesso consiglio di classe a decidere tipologia e modalità di organizzazione. È importante specificare che, nei casi in cui si svolgano prove non equipollenti, o anche nell’ipotesi in cui lo studente non sostenga una o più di quelle previste ordinariamente, ciò non compare mai nei tabelloni affissi dall’istituto (art. 20 c. 6 del succitato decreto legislativo) e neanche nell’area riservata del Registro Elettronico. Questa particolarità comparirà solamente nell’attestazione.
L’importo della tassa di esame e le previsioni normative
Ma veniamo al nocciolo della questione. In primis, è giusto chiarire che cosa è la tassa di esame. Essa va corrisposta esclusivamente nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado. Si applica non solo agli esami di Stato, ma anche a quelli di idoneità, integrativi, di licenza e di qualifica. L’importo è pari a 12,09 € e non è rateizzabile: in sostanza, va pagato in un’unica soluzione. Attenzione a non confonderla con la tassa di diploma, che è pari a 15,13 € e va corrisposta al momento della consegna del titolo di studio.
Chiarito l’aspetto economico, il decreto legislativo 297/94 già esplicita il diritto all’esenzione in alcune ipotesi. L’art. 200 c. 7 dice infatti che sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
L’estensione della misura va a tutti gli alunni con disabilità
Tale norma sembrerebbe riferirsi solamente agli alunni ciechi. In realtà, è da intendersi applicata per estensione a tutti gli alunni con disabilità ai sensi della legge n. 104/92. Ciò perché si creerebbe una discriminazione. Infatti, andrebbe in contrasto con l’art. 2 c. 1 della legge 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Questa prevede che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
Per non pagare la tassa d’esame occorre però essere in una condizione di disagio economico
L’art. 200 c. 7 del Testo unico (d. lgs. 297/94) precisa infatti che l’esenzione spetta solamente agli alunni con disabilità che versano in una situazione di disagio economico. Pertanto, per dirimere il dubbio, gli alunni con disabilità che hanno un PEI differenziato possono essere esonerati dal pagamento solo se appartengono a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 (fonte MIM).