Gli educatori sono finalmente riconosciuti come maestri a tutti gli effetti. Il Tribunale del Lavoro di Cosenza ha emesso una sentenza storica il 15 ottobre scorso, che assegna 3.000 euro a un educatore, confermando il suo diritto alla Carta del docente anche per gli anni scolastici in cui lavorava con contratti a termine. Questo verdetto rappresenta un precedente importante, chiarendo che il beneficio economico spetta anche al personale educativo.

Educatori equiparati ai docenti: cosa stabilisce la legge

La Carta del docente, introdotta dalla legge n. 107/2015, offre un bonus annuale di 500 euro per l’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo. Tuttavia, negli ultimi anni, si è aperto un dibattito sul riconoscimento di questo diritto anche agli educatori. La questione è stata sollevata dai legali di Anief presso il Tribunale di Cosenza, che hanno ottenuto un risultato significativo. La sentenza riconosce agli educatori lo stesso trattamento dei docenti, confermando che essi partecipano attivamente al processo di formazione e di educazione degli allievi.

Secondo il giudice, basandosi anche su una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32104/2022), il personale educativo non può essere escluso dalla Carta del docente, essendo soggetto a obblighi formativi analoghi a quelli dei docenti.

Maxi risarcimento e anni di riferimento

Il caso riguarda un educatore che, nel periodo 2017-2019, ha lavorato come supplente annuale e successivamente, dal 2019 al 2023, è stato assunto a tempo indeterminato. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere l’importo di 3.000 euro per l’intero periodo, dichiarando il diritto del ricorrente al beneficio economico previsto dalla legge. La sentenza ha anche rigettato le eccezioni di prescrizione sollevate dal MIUR, stabilendo che il diritto alla Carta del docente resta valido per tutti gli anni scolastici richiesti.

Marcello Pacifico, presidente Anief, sottolinea: “Questa sentenza conferma che anche gli educatori hanno diritto alla Carta del docente, senza discriminazioni. Invitiamo chiunque si trovi in questa situazione a rivolgersi a noi per avviare gratuitamente la procedura di ricorso.

La sentenza

P.Q.M.

Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici:2019/2020 e 2022/2023 e condanna il Ministero dell’istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;

condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 515,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.

Cosenza, 15.10.2024 Il giudice