Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso un parere contrario riguardo l’ordinanza ministeriale che disciplina l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026. La normativa prevede la possibilità di firmare contratti di supplenza anche ai candidati in possesso di abilitazioni o specializzazioni ottenute all’estero, che non sono ancora state riconosciute in Italia, mantenendo le precedenze stabilite.

I dubbi del CSPI sugli abilitati esteri e le supplenze

Il CSPI ha sollevato perplessità, in particolare sulla situazione degli insegnanti con abilitazioni o specializzazioni estere non ancora validate, al fine di prevenire possibili controversie legali che potrebbero influenzare la continuità dell’insegnamento. Ora si attende una risposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà decidere se accogliere o meno le raccomandazioni del CSPI. Se venisse dato credito a quanto espresso dal Consiglio, circa 10 mila docenti con specializzazione acquisita all’estero non potrebbero coprire ruoli di supplenza, in attesa del riconoscimento ufficiale del loro titolo.

Questo, in un contesto dove molti insegnano senza alcuna specializzazione. Marcello Pacifico, presidente di Anief, denuncia quello che considera un errore grave nell’approvazione di riforme scolastiche, sostenendo che il CSPI sembra seguire più le indicazioni di alcuni sindacati piuttosto che fungere da organismo tecnico-democratico indipendente.

Rivedere il testo dell’ordinanza sulle GPS?

Il CSPI, nel suo ultimo parere, ha ribadito la necessità di un processo più rapido per il riconoscimento dei titoli di studio esteri, così da gestire meglio graduatorie e supplenze. Ha inoltre proposto di rivedere il testo dell’ordinanza per evitare l’attribuzione automatica di diritti agli insegnanti in attesa di riconoscimento. Suggerisce di mantenere gli aspiranti in una posizione appropriata nelle graduatorie, in base ai titoli effettivamente riconosciuti. Propone di sostituire l’ultimo periodo da “L’inserimento” a “titolo.” con il seguente:

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“L’inserimento con riserva non dà diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.