Aggiornamento GPS 2024: quando è valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso? Una lettrice di chiede: “Salve, ho la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, LM31, ho un contratto in una scuola paritaria in A20 (fisica) e A26(matematica), senza però aver ancora conseguito i cfu mancanti richiesti dalla tabella A Miur, sia di A26 (mi mancano 48cfu) che di A20 (mi mancano 12cfu). Sto facendo il master per prendere tutti questi crediti mancanti entro febbraio 2024. Vi chiedo alla prossima domanda GPS questo punteggio potrò inserirlo? Sarà valido? Da marzo sicuramente sì, perché avrò i titoli completi, ma da ottobre a febbraio mi varrà come punteggio? Se si, mi potete dire quale nota ministeriale/legge afferma che vale come punteggio?” Risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

La disciplina del titoli di accesso nella scuola secondaria

L’avvocato risponde: I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola statale. La disciplina sui titoli di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria va rinvenuta nel D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, e nel D.M. 9 maggio 2017, n. 259. Secondo l’art. 5 del D.M. n. 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il D.P.R. n. 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il D.M. n. 259/2017.

La laurea in ingegneria gestionale come titolo di accesso

Con particolare riferimento alle classi di concorso A020 Fisica e A026 Matematica, se l’aspirante è in possesso della Laurea in Ingegneria Gestionale (LM 31 oppure LS 31), essa è titolo di accesso:

  • per la classe di Concorso A020 purché il piano di studi comprenda almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare FIS/01;
  • perla classe di concorso A026 purché il piano di studi comprenda almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/02, 03, 05, 06, 08.

Gli esami o CFU richiesti dal possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.

La valutazione del servizio senza titolo

In assenza dei CFU o degli esami richiesti il servizio prestato non può essere valutato quale titolo di servizio, in quanto affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso \ tipologia di posto. Tuttavia la Nota Ministeriale n. 1290 del 22 Luglio 2020, con oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”, dunque relativa alla valutazione del servizio nelle GPS, a pag. 2 precisa che “il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”.

Dunque, qualora la docente avesse prestato servizio senza titolo di accesso, ma prima scadenza dei termini delle domande di aggiornamento delle Gps 2024/26, avesse comunque acquisito i crediti mancati per avere idoneo titolo di accesso, allora il servizio pregresso svolto sarà regolarmente valutato. Pertanto, la lettrice che ha insegnato nelle classi di concorso A020 Fisica e A026 Matematica in mancanza dei CFU richiesti per insegnare quelle specifiche classi di concorso, potrà ottenere la valutazione del servizio se il termine ultimo per la presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS nel 2024, sarà successivo al mese di marzo, quando cioè conseguirà tutti i CFU necessari.