Gli uffici scolastici provinciali si sono riservati fino alla fine di luglio per ultimare la valutazione delle domande Gps. Molti si sono avvalsi anche dell’aiuto delle scuole polo per poter velocizzare i controlli. E alcuni Usp hanno perfino fissato come termine ultimo il 2 agosto. Questo significa che entro tale periodo inizieranno le pubblicazioni delle Gps per ogni classe di concorso. Ma come comportarsi in caso di errori nel punteggio? Facciamo chiarezza.
Punteggio Gps: cosa fare in caso di errore
Partiamo dal presupposto che le Gps saranno pubblicate fin da subito già in versione definitiva. Non si assisterà quindi ad una preventiva pubblicazione in via provvisoria come accade con le graduatorie ATA di terza fascia. Gli aspiranti che però dovessero riscontrare errori, di carattere tecnico, nel punteggio assegnato potranno comunque far presente l’incongruenza.
La prima strada percorribile è quella della segnalazione all’Usp di riferimento tramite PEC oppure con ogni altra modalità indicata dall’ufficio scolastico stesso. In questi casi gli aspiranti dovranno essere tempestivi, dal momento anche che solitamente vengono messi a disposizione pochissimi giorni per poter richiedere eventuali correzioni. Riscontrato l’errore l’Usp provvederà alla rettifica e alla ripubblicazione delle Gps corrette.
Va precisato che gli errori relativi al punteggio delle Gps possono essere sia in difetto che in eccesso. E in entrambi i casi gli aspiranti devono procedere con la relativa segnalazione agli uffici competenti per chiederne la rettifica. Sebbene infatti questo possa comportare una decurtazione del punteggio attribuito è sempre bene segnalare l’errore, anche per non rischiare di perdere una supplenza eventualmente assegnata sulla base di un punteggio viziato da errori.
E se l’Usp non corregge l’errore?
Qualora dopo la segnalazione dell’errore da parte dell’aspirante l’ufficio scolastico non proceda alla rettifica, le uniche alternative da mettere in atto sono:
- ricorso al TAR;
- ricorso al Presidente della Repubblica.
Si tratta delle uniche soluzioni contemplate dalla normativa di riferimento. All’art 9 dell’O.M 88/2024 leggiamo infatti che “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni.“