A metà novembre sono ancora tante le scuole che hanno cattedre scoperte. Nonostante i numerosi bollettini pubblicati dai rispettivi uffici scolastici territoriali, ci sono ancora diverse lacune. In alcune province e relative classi di concorso, infatti, molti aspiranti docenti hanno rifiutato le nomine da GPS. I motivi possono essere innumerevoli e strettamente personali ma, a parte ciò, la situazione provoca disagi alle istituzioni scolastiche. Queste, infatti, si ritrovano senza insegnanti di alcune discipline, e la questione comincia a farsi abbastanza seria, essendo trascorsi ormai circa due mesi dall’avvio dell’anno scolastico. E più di qualcuno si domanda come mai non siano le stesse scuole a convocare i supplenti, in attesa della nomina da parte del competente UST. Purtroppo, la situazione non è così semplice. Vediamo nel dettaglio.
Ordine delle graduatorie per l’assegnazione delle cattedre
L’OM n. 88/2024 stabilisce che, dopo le immissioni in ruolo, i posti residui debbano essere assegnati tramite GAE (ove esistenti) e, in seconda battuta, GPS. Si tratta ovviamente solo di supplenze annuali (termine contratto al 31 agosto) e di supplenze fino al termine delle attività didattiche (scadenza al 30 giugno). In queste sono comprese gli spezzoni, che hanno sempre scadenza il 30 giugno. Gli Uffici Scolastici Territoriali sono competenti nell’assegnazione. Chiarito ciò, come scritto in premessa, qualcuno si domanda il perché una scuola non possa provvedere autonomamente in caso di prolungate e ripetute rinunce alla nomina. La risposta è, come sempre, a livello normativo. Ed è rinvenibile nella succitata ordinanza ministeriale.
L’OM è chiara: fino al 31/12 la competenza è degli Uffici Scolastici Territoriali
Si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
Quanto sopra è un estratto dell’art. 2 c. 5 lett. a) e b) dell’OM n. 88/2024. Come è possibile notare, i contratti a tempo determinato sono stipulati mediante assegnazione da parte degli UST per tutti i posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre. Ciò significa che, fino alla fine dell’anno solare, nessuna scuola è autorizzata a conferire supplenze in autonomia.
Nessun parallelo con le cattedre per il ruolo da concorsi PNRR
Tra le novità di quest’anno, vi sono le immissioni in ruolo, consentite entro il 31 dicembre a seguito dell’introduzione dei concorsi PNRR. Su questi posti, le scuole sono autorizzate, al contrario delle GPS, a convocare da graduatorie di istituto con previsione di clausola risolutiva “fino avente titolo”. Le due casistiche sono però differenti. Nel caso dei concorsi PNRR, si tratta di posti destinati al ruolo, che si presume saranno assegnati entro la fine dell’anno solare. Le cattedre ancora scoperte sono invece frutto di ripetuti rifiuti e rappresentano comunque incarichi a tempo determinato.
Una volta esaurite le GPS, le scuole possono chiamare da graduatorie di istituto?
La risposta è affermativa. Le scuole potranno chiamare liberamente da graduatorie di istituto sicuramente dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, è possibile anche convocare prima di tale termine, a patto che le GPS della specifica classe di concorso siano esaurite e l’Ufficio Scolastico Territoriale abbia provveduto a comunicarlo. Questo, ad esempio, è accaduto in alcune classi di concorso della provincia di Milano. Fino a che non si verificano tali condizioni, nonostante le carenze, le scuole non hanno titolo per convocare un supplente.