Punteggio
Punteggio

Come si valuta il servizio svolto nella scuola dell’infanzia e primaria senza il possesso del titolo, come punteggio nelle GPS? In vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, atteso a giorni, chi è stato impiegato nella scuola primaria e dell’infanzia come insegnante ma è sprovvisto di titolo di studio valido si pone la domanda. Come verranno valutati in graduatoria provinciale questi servizi?

GPS e servizio con o senza titolo su scuola dell’infanzia e primaria

I requisiti per accedere alle GPS sono definiti dall’ordinanza ministeriale. Per poter insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria, bisogna essere in possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria idonea oppure del diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002. Chi non possiede nessuno dei due titoli, ma ha lavorato in questi ordini di scuola (a causa della carenza di insegnanti), si possono presentare due situazioni:

  1. al momento dell’aggiornamento delle GPS non si possiede ancora il titolo. In questo caso il servizio sarà considerato senza titolo e non darà punteggio per le graduatorie GPS in cui si è inseriti.
  2. sebbene in assenza di titolo all’epoca del servizio, successivamente è stato conseguito il titolo che permette di accedere. In tal caso, il periodo di lavoro prestato viene valutato come servizio specifico nella classe di concorso in cui ho lavorato, e come servizio aspecifico per le altre classi di concorso in cui sono inserito.

Quale punteggio?

Nel secondo caso indicato, si potrà ottenere un punteggio in GPS fino a 12 punti per un anno di lavoro come servizio specifico, e fino a 6 punti nelle altre graduatorie in cui si è inseriti. Bisogna ricordare che quando si parla di annualità di servizio, si parla di 180 giorni oppure servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche o degli scrutini. Mentre se si parla di attribuzione di punteggio, il massimo è 12 punti: questi 12 punti possono essere assegnati anche dal 166esimo giorno in poi. Questa ordinanza ministeriale è penalizzante rispetto a quella precedente perché non darà la possibilità ai docenti che hanno un contratto al 30 giugno, o addirittura al 31 agosto, di poter inserire tutto il servizio che viene anche dopo la procedura.