Graduatorie GPS
Graduatorie GPS

Sono state avviate in questi giorni le nomine da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Naturalmente, ogni ufficio scolastico territoriale procede in autonomia e con i propri tempi. Tra chi ha giร  avuto notizie e chi รจ in attesa, diversi aspiranti docenti si chiedono che cosa possa accadere in caso di rinuncia allโ€™incarico conferito. Vediamo che cosa comporta.

Rinuncia: effetti su GPS e graduatorie di istituto

Lโ€™algoritmo provvede a individuare i candidati in base alle loro scelte e allโ€™eventuale disponibilitร  di posti. Nellโ€™ipotesi di conferimento di incarico, il candidato dovrร  presentarsi presso la scuola (o le scuole, in caso di COI, COE o di unione di due spezzoni) per la presa di servizio. Se decidesse di non farlo o se rinunciasse esplicitamente all’incarico, ciรฒ comporterebbe delle sanzioni. Infatti, come previsto dallโ€™art. 12 c. 11 dellโ€™OM n. 88 del 16 maggio 2024, โ€œGli aspiranti che abbiano rinunciato allโ€™assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dallโ€™Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilitร  sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per lโ€™anno scolastico di riferimentoโ€.

La rinuncia ha effetto anche sulle graduatorie di istituto, ma solo per quei posti con termine al 30 giugno o al 31 agosto i quali, in caso di incapienza delle GPS, dovessero essere assegnati tramite GI. Puรฒ invece sempre accettare delle supplenze brevi e temporanee, anche fino al termine delle lezioni. Anche qui, perรฒ, in caso di rinuncia, si applicano le medesime sanzioni. Essendo stato destinatario di proposta di contratto a tempo determinato, non potrร  neanche partecipare agli eventuali interpelli.

Va precisato che, in caso di mancata indicazione nelle 150 preferenze di alcune sedi, classi di concorso o tipologia di posto, il candidato potrebbe essere considerato rinunciatario in un caso. Come previsto dall’art. 12 c. 4 della citata ordinanza ministeriale: “qualora lโ€™aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarร  considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dellโ€™incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per lโ€™anno scolastico di riferimento“.

Abbandono di servizio: attenzione alle differenze

Ancora piรน pesante รจ ciรฒ che accade in caso di abbandono di servizio. Ciรฒ si verifica nel momento in cui il candidato accetti lโ€™incarico conferito, ma in corso dโ€™anno decide di interrompere il suo contratto, abbandonando, appunto, il servizio prestato. In questo caso, โ€œlโ€™abbandono del servizio comporta la perdita della possibilitร  di conseguire supplenze di cui allโ€™articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonchรฉ, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per lโ€™intero periodo di vigenza delle graduatorie medesimeโ€. Ciรฒ ha particolare rilevanza soprattutto questโ€™anno: infatti, in caso di abbandono in corso dโ€™anno scolastico, non potranno essere attribuiti incarichi annuali o al termine delle attivitร  didattiche per lโ€™intero biennio 2024-26.