Sono state avviate in questi giorni le nomine da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Naturalmente, ogni ufficio scolastico territoriale procede in autonomia e con i propri tempi. Tra chi ha giร avuto notizie e chi รจ in attesa, diversi aspiranti docenti si chiedono che cosa possa accadere in caso di rinuncia allโincarico conferito. Vediamo che cosa comporta.
Rinuncia: effetti su GPS e graduatorie di istituto
Lโalgoritmo provvede a individuare i candidati in base alle loro scelte e allโeventuale disponibilitร di posti. Nellโipotesi di conferimento di incarico, il candidato dovrร presentarsi presso la scuola (o le scuole, in caso di COI, COE o di unione di due spezzoni) per la presa di servizio. Se decidesse di non farlo o se rinunciasse esplicitamente all’incarico, ciรฒ comporterebbe delle sanzioni. Infatti, come previsto dallโart. 12 c. 11 dellโOM n. 88 del 16 maggio 2024, โGli aspiranti che abbiano rinunciato allโassegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dallโAmministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilitร sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per lโanno scolastico di riferimentoโ.
La rinuncia ha effetto anche sulle graduatorie di istituto, ma solo per quei posti con termine al 30 giugno o al 31 agosto i quali, in caso di incapienza delle GPS, dovessero essere assegnati tramite GI. Puรฒ invece sempre accettare delle supplenze brevi e temporanee, anche fino al termine delle lezioni. Anche qui, perรฒ, in caso di rinuncia, si applicano le medesime sanzioni. Essendo stato destinatario di proposta di contratto a tempo determinato, non potrร neanche partecipare agli eventuali interpelli.
Va precisato che, in caso di mancata indicazione nelle 150 preferenze di alcune sedi, classi di concorso o tipologia di posto, il candidato potrebbe essere considerato rinunciatario in un caso. Come previsto dall’art. 12 c. 4 della citata ordinanza ministeriale: “qualora lโaspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarร considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dellโincarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per lโanno scolastico di riferimento“.
Abbandono di servizio: attenzione alle differenze
Ancora piรน pesante รจ ciรฒ che accade in caso di abbandono di servizio. Ciรฒ si verifica nel momento in cui il candidato accetti lโincarico conferito, ma in corso dโanno decide di interrompere il suo contratto, abbandonando, appunto, il servizio prestato. In questo caso, โlโabbandono del servizio comporta la perdita della possibilitร di conseguire supplenze di cui allโarticolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonchรฉ, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per lโintero periodo di vigenza delle graduatorie medesimeโ. Ciรฒ ha particolare rilevanza soprattutto questโanno: infatti, in caso di abbandono in corso dโanno scolastico, non potranno essere attribuiti incarichi annuali o al termine delle attivitร didattiche per lโintero biennio 2024-26.