Graduatorie GPS
Graduatorie GPS

Sono state avviate in questi giorni le nomine da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Naturalmente, ogni ufficio scolastico territoriale procede in autonomia e con i propri tempi. Tra chi ha già avuto notizie e chi è in attesa, diversi aspiranti docenti si chiedono che cosa possa accadere in caso di rinuncia all’incarico conferito. Vediamo che cosa comporta.

Rinuncia: effetti su GPS e graduatorie di istituto

L’algoritmo provvede a individuare i candidati in base alle loro scelte e all’eventuale disponibilità di posti. Nell’ipotesi di conferimento di incarico, il candidato dovrà presentarsi presso la scuola (o le scuole, in caso di COI, COE o di unione di due spezzoni) per la presa di servizio. Se decidesse di non farlo o se rinunciasse esplicitamente all’incarico, ciò comporterebbe delle sanzioni. Infatti, come previsto dall’art. 12 c. 11 dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024, “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”.

La rinuncia ha effetto anche sulle graduatorie di istituto, ma solo per quei posti con termine al 30 giugno o al 31 agosto i quali, in caso di incapienza delle GPS, dovessero essere assegnati tramite GI. Può invece sempre accettare delle supplenze brevi e temporanee, anche fino al termine delle lezioni. Anche qui, però, in caso di rinuncia, si applicano le medesime sanzioni. Essendo stato destinatario di proposta di contratto a tempo determinato, non potrà neanche partecipare agli eventuali interpelli.

Va precisato che, in caso di mancata indicazione nelle 150 preferenze di alcune sedi, classi di concorso o tipologia di posto, il candidato potrebbe essere considerato rinunciatario in un caso. Come previsto dall’art. 12 c. 4 della citata ordinanza ministeriale: “qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento“.

Abbandono di servizio: attenzione alle differenze

Ancora più pesante è ciò che accade in caso di abbandono di servizio. Ciò si verifica nel momento in cui il candidato accetti l’incarico conferito, ma in corso d’anno decide di interrompere il suo contratto, abbandonando, appunto, il servizio prestato. In questo caso, “l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”. Ciò ha particolare rilevanza soprattutto quest’anno: infatti, in caso di abbandono in corso d’anno scolastico, non potranno essere attribuiti incarichi annuali o al termine delle attività didattiche per l’intero biennio 2024-26.