La vicenda ha riguardato un docente, in possesso del diploma di conservatorio, che, già inserito nelle graduatorie di istituto fino al 2020, con l’istituzione delle GPS a decorrere dal 2020 si era visto negare il punteggio per i titoli artistici, valutati fino al 2020 nelle graduatorie di istituto valevoli per il triennio 2017/20. Ritenendo il diniego gravemente lesivo della propria posizione, in quanto foriero di una riduzione di chance lavorative, il docente, con il patrocinio dell’Avv. Vincenzina Salvatore del foro di Avellino, adiva il Tribunale del Lavoro di Napoli, contestando l’operato dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Valutazione titoli artistici in GPS, il principio di tutela dell’affidamento

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avvocato Salvatore, dopo aver dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, ha ritenuto che il cambiamento operato dal MIM che fino al 2020 ha riconosciuto nelle graduatorie di istituto il punteggio per titoli artistici, per poi negarlo nelle GPS, si configurasse quale violazione del principio dell’affidamento riposto dal ricorrente nella effettività del punteggio pregresso acquisito.

Il Tribunale ha chiarito che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all’azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento.

La mancanza di motivazione della decurtazione

Sulla base di tali principi il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie, di contro, l’amministrazione convenuta abbia ridotto il punteggio acquisito dal docente senza alcuna motivazione; tale condotta si palesa quindi lesiva dei principi di buona fede imposti alle parti contraenti anche con riguardo al pubblico impiego, nonché lesiva altresì del principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, non avendo il MIM esplicitato nel provvedimento, le ragioni della riduzione del punteggio.

Le conclusione del tribunale

Sulla base di tali motivazioni, il Giudice del Lavoro di Napoli ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Vincenzina Salvatore ed ha ordinato al MIM il riconoscimento del punteggio per i titoli artistici già conseguiti e dichiarati nella Scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai fini dell’attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e delle Graduatorie d’Istituto.