Importante sentenza del Consiglio di Stato emessa il 27.12.2023, che, nell’accogliere il ricorso promosso dall’ANIEF per un gruppo di docenti che lamentavano la mancata valutazione del servizio militare e civile sostitutivo nella GPS prestato non in costanza di nomina, ha delineato anche i confini dell’ammissibilità dei ricorsi collettivi. In primo grado, il TAR Lazio, senza entrare nel merito della questione della valutazione del servizio militare, aveva rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile, in quanto nel processo amministrativo ai fini della proponibilità di un ricorso amministrativo l’atto impugnato deve essere unico, mentre di fatto, i ricorrenti, impugnando le GPS delle varie province in cui erano inseriti, avrebbero di fatto contestato atti amministrativi diversi.

L’appello

Tempestivo è stato l’appello dei docenti che, con il patrocinio dell’Avv. Fortunato Niro, non solo hanno contestato la sentenza di primo grado di inammissibilità del ricorso, ma hanno, altresì, insistito nell’accoglimento nel merito della domanda proposta diretta ad ottenere la valutazione del punteggio del servizio militare e del servizio sostitutivo nelle GPS prestato non in costanza di nomina.

Il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente le difese dell’Avv. Niro, ha preliminarmente ritenuto che il ricorso fosse assolutamente ammissibile in quanto la domanda proposta non aveva ad oggetto la distinta posizione in graduatoria dei ricorrenti, ma l’attribuzione a ciascuno del medesimo punteggio per effetto del servizio militare di leva prestato.

Il diritto al riconoscimento del punteggio

Entrando nel merito della questione, poi, il Supremo Consesso amministrativo ha accolto l’appello proposto dai docenti, ritenendo prevalente l’esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa che penalizza nell’acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio.

Inoltre, nel richiamare la nota pronuncia n. 5679/2020 della Corte di Cassazione Sezione lavoro, il Consiglio di Stato ha chiarito che il riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina appare maggiormente conforme al generale principio posto dall’art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell’ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall’articolo 2, vi è “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” e l’adempimento del servizio militare “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 della Costituzione.

Implicazioni per il Personale ATA

Da ultimo, un aspetto che appare di particolare rilievo nella sentenza in commento riguarda la valorizzazione della giurisprudenza che si è pronunciata positivamente anche in ordine al riconoscimento del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina nelle graduatorie del personale ATA, su cui, ad oggi, non vi è ancora un unanime indirizzo giurisprudenziale.

Avvocato Maria Rosaria Altieri