‘Sono una docente precaria specializzata su sostegno primaria con TFA VII ciclo. Diverse colleghe precarie, mi riferiscono che importando il servizio svolto nella scuola primaria, nel quinquennio in cui frequentavano il corso di Scienze della formazione primaria, il sistema giustamente non attribuisce il punteggio nella GPS posto comune primaria. La tabella A1 di valutazione dei titoli, posto comune infanzia e primaria, riporta una nota. “Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali”. Tuttavia si sono accorte che il sistema attribuisce punteggio per il medesimo servizio nella GPS sostegno primaria. Come è possibile che il servizio svolto nel periodo quinquennale del corso di laurea SFP venga valutato nella GPS sostegno primaria, dove la laurea in Scienze della formazione primaria è valutata con lo stesso punteggio del posto comune? Ho il dubbio che sia un errore che, se non corretto, potrebbe creare difficoltà e opacità nella valutazione dei punteggi portando a contenziosi.’ Risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.
L’OM e la valutazione dei titoli di servizio
Per rispondere alla domanda posta dalla lettrice, è necessario esaminare la Tab. A/1 allegata all’O.M. n. 88 del 16.05.2024, relativa ai “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune”. Mentre il punto A.1 indica il punteggio da attribuire in base al voto di abilitazione, il punto A.2 prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (c.d “Bonus”) per il possesso di una delle seguenti abilitazioni:
- per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 60. (di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato)
- per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti 72. (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).
Nelle note poste in calce alla tabella A/1 si legge con chiarezza che “Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali”.
I chiarimenti ministeriali
Sulla questione il Ministero è poi intervenuto:
- con la FAQ Ufficiale n. 33:
“Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.
Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso”.
- con la nota 1290 del 22 Luglio 2020:
“per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie”.
Il servizio non valutabile
Alla luce di quanto si è sin qui detto, è chiaro che il servizio svolto durante la frequenza dei corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS, laurea in Scienze della Formazione primaria), non potrà essere valutato né nelle graduatorie di I fascia delle classi di concorso o del grado relativo al percorso di abilitazione, né nelle graduatorie di I fascia sostegno dello stesso grado. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.
Infatti, ai laureati in SFP vengono attribuiti in I fascia 72 punti. Di questi, 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività del percorso. I 60 punti comprendono il servizio prestato per i 5 anni di durata legale del corso (12 punti x 5 anni). Per tale motivo il servizio prestato in quegli anni non è valutabile.
Il servizio valutabile
Invece è valutabile:
- il servizio prestato al di fuori dei 5 anni di durata legale del corso di abilitazione;
- il servizio svolto su altre cdc o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso. (Solo nelle relative graduatorie).
La risposta al quesito
Considerando il chiaro dettato normativo, come correttamente affermato dalla lettrice il servizio prestato durante il corso di laurea in SFP non è valutabile neppure nelle graduatorie di sostegno del relativo grado. Nell’ipotesi in cui detto servizio dovesse essere valutato, sarà necessario contestare il riconoscimento del relativo punteggio.