Domanda GPS
Domanda GPS

Condanna per un reato ostativo allโ€™assunzione in qualitร  di docente e conseguente esclusione dalle GPS: quali possibilitร  ci sono? Un lettore scrive: “Salve, ero iscritto nelle graduatorie gps II fascia ed ero introdotto bene nelle scuole con supplenze a fine anno e al 31/8 con cattedra completa. Ho commesso uno sbaglio e il provveditore mi ha escluso dalle graduatorie. Sono in attesa di un processo penale con due mesi di lavori socialmente utili e una richiesta di revisione del procedimento. Vi chiedo se รจ possibile fare domanda per un nuovo inserimento, se i procedimenti e la condanna (ad oggi) possa essere ostativa o meno, inoltre, a parere degli avv. di scuola informa se vi sono reali possibilitร  di essere chiamati (visto il pregresso), oppure difficilmente tenderanno a prendere in considerazioni tali domande. Fermo restando la disponibilitร  dei posti nella provincia cui si fa riferimento.” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Obbligo di dichiarazione delle condanne penali

Dalla lettura del quesito posto dal lettore emerge che lo stesso รจ stato condannato per un reato ostativo allโ€™assunzione in qualitร  di docente. Dunque, il Dirigente dellโ€™Atp lo ha escluso dalle GPS. Come abbiamo giร  avuto modo di dire in risposta ad altro quesito, la condanna definitiva per un reato ostativo allโ€™assunzione di incarichi di supplenza esclude ogni possibilitร  di attribuzione futura di incarico. Ciรฒ anche in considerazione del fatto che lโ€™art. 7, comma 4 lett. c) (che senzโ€™altro verrร  inserito anche nella prossima O.M.), indica, tra le varie dichiarazioni che lโ€™aspirante deve rendere in sede di presentazione della domanda di inserimento, quella relativa a โ€œle eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o allโ€™estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla proceduraโ€.

Casi di esclusione della dichiarazione

Vi sono tuttavia dei casi di esonero dellโ€™obbligo dichiarativo di condanne. Invero, lโ€™art. 28, comma 8, DPR 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) stabilisce che โ€œL’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non รจ tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonchรฉ di cui all’articolo 24, comma 1โ€. Si tratta dei seguenti casi:

  • a) coloro nei cui confronti il reato risulta estinto o depenalizzato;

In tali fattispecie รจ lo stesso provvedimento giudiziale dichiarativo dellโ€™estinzione del reato o della sua depenalizzazione annotata sul casellario che sancisce lโ€™irrilevanza penale della fattispecie di reato. Lโ€™estinzione del reato opera come una sorta di โ€œabrogatio criminisโ€ estinguendo non solo il reato ma anche lโ€™esecuzione e gli effetti penali della condanna.

  • b) coloro che hanno riportato una condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
  • c) coloro che hanno riportato condanna ex art. 445 cpp (c.d. patteggiamento) nelle ipotesi previste dal II comma, che recita espressamente: “Il reato รจ estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore ai due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto…, l’imputato non commette un delitto della stessa indole… In questo caso si estingue ogni effetto penale …”

E’ lโ€™interessato a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione

Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede dโ€™ufficio ad effettuare lโ€™annotazione in calce allโ€™iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento. E’ lโ€™interessato a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione; se lo stesso accoglie lโ€™istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dellโ€™art. 445 c. 2., viene inviato il foglio complementare al Casellario competente che provvede allโ€™annotazione nella scheda. La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione. Si determina soltanto una annotazione che compare di seguito allโ€™indicazione degli estremi della sentenza. Quanto al beneficio della non menzione giova ricordare che esso vale solo per il privato non per il pubblico, pertanto questo beneficio non esonera lโ€™aspirante supplente dallโ€™obbligo di dichiarazione della condanna conseguita.

La riabilitazione

Uno dei casi di estinzione del reato รจ la riabilitazione prevista dallโ€™art. 178 c.p.,ai sensi del quale โ€œLa riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimentiโ€. La riabilitazione รจ concessa se:

  • la pena principale devโ€™essere giร  stata scontata per intero oppure essersi estinta in altro modo;
  • il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  • รจ trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui la pena principale รจ stata eseguitache a seconda dei casi puรฒ di 3, 8 0 10 anni.

Non puรฒ essere concessa se:

  • il condannato รจ sottoposto a misure di sicurezza;
  • se non ha provveduto allโ€™integrale risarcimento del danno subito dalle vittime del reato.

La riabilitazione รจ revocata se โ€œla persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od unโ€™altra pena piรน graveโ€ (art. 180 c.p.)

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si รจ sin qui detto, e in assenza di cause di estinzione del reato, per il lettore non vi saranno reali possibilitร  di ottenere supplenze, anche qualora dovesse presentare la domanda di inserimento.