Condanna per un reato ostativo allโassunzione in qualitร di docente e conseguente esclusione dalle GPS: quali possibilitร ci sono? Un lettore scrive: “Salve, ero iscritto nelle graduatorie gps II fascia ed ero introdotto bene nelle scuole con supplenze a fine anno e al 31/8 con cattedra completa. Ho commesso uno sbaglio e il provveditore mi ha escluso dalle graduatorie. Sono in attesa di un processo penale con due mesi di lavori socialmente utili e una richiesta di revisione del procedimento. Vi chiedo se รจ possibile fare domanda per un nuovo inserimento, se i procedimenti e la condanna (ad oggi) possa essere ostativa o meno, inoltre, a parere degli avv. di scuola informa se vi sono reali possibilitร di essere chiamati (visto il pregresso), oppure difficilmente tenderanno a prendere in considerazioni tali domande. Fermo restando la disponibilitร dei posti nella provincia cui si fa riferimento.” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Obbligo di dichiarazione delle condanne penali
Dalla lettura del quesito posto dal lettore emerge che lo stesso รจ stato condannato per un reato ostativo allโassunzione in qualitร di docente. Dunque, il Dirigente dellโAtp lo ha escluso dalle GPS. Come abbiamo giร avuto modo di dire in risposta ad altro quesito, la condanna definitiva per un reato ostativo allโassunzione di incarichi di supplenza esclude ogni possibilitร di attribuzione futura di incarico. Ciรฒ anche in considerazione del fatto che lโart. 7, comma 4 lett. c) (che senzโaltro verrร inserito anche nella prossima O.M.), indica, tra le varie dichiarazioni che lโaspirante deve rendere in sede di presentazione della domanda di inserimento, quella relativa a โle eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o allโestero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla proceduraโ.
Casi di esclusione della dichiarazione
Vi sono tuttavia dei casi di esonero dellโobbligo dichiarativo di condanne. Invero, lโart. 28, comma 8, DPR 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) stabilisce che โL’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non รจ tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonchรฉ di cui all’articolo 24, comma 1โ. Si tratta dei seguenti casi:
- a) coloro nei cui confronti il reato risulta estinto o depenalizzato;
In tali fattispecie รจ lo stesso provvedimento giudiziale dichiarativo dellโestinzione del reato o della sua depenalizzazione annotata sul casellario che sancisce lโirrilevanza penale della fattispecie di reato. Lโestinzione del reato opera come una sorta di โabrogatio criminisโ estinguendo non solo il reato ma anche lโesecuzione e gli effetti penali della condanna.
- b) coloro che hanno riportato una condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- c) coloro che hanno riportato condanna ex art. 445 cpp (c.d. patteggiamento) nelle ipotesi previste dal II comma, che recita espressamente: “Il reato รจ estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore ai due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto…, l’imputato non commette un delitto della stessa indole… In questo caso si estingue ogni effetto penale …”
E’ lโinteressato a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione
Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede dโufficio ad effettuare lโannotazione in calce allโiscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento. E’ lโinteressato a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione; se lo stesso accoglie lโistanza e dichiara estinto il reato ai sensi dellโart. 445 c. 2., viene inviato il foglio complementare al Casellario competente che provvede allโannotazione nella scheda. La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione. Si determina soltanto una annotazione che compare di seguito allโindicazione degli estremi della sentenza. Quanto al beneficio della non menzione giova ricordare che esso vale solo per il privato non per il pubblico, pertanto questo beneficio non esonera lโaspirante supplente dallโobbligo di dichiarazione della condanna conseguita.
La riabilitazione
Uno dei casi di estinzione del reato รจ la riabilitazione prevista dallโart. 178 c.p.,ai sensi del quale โLa riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimentiโ. La riabilitazione รจ concessa se:
- la pena principale devโessere giร stata scontata per intero oppure essersi estinta in altro modo;
- il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- รจ trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui la pena principale รจ stata eseguitache a seconda dei casi puรฒ di 3, 8 0 10 anni.
Non puรฒ essere concessa se:
- il condannato รจ sottoposto a misure di sicurezza;
- se non ha provveduto allโintegrale risarcimento del danno subito dalle vittime del reato.
La riabilitazione รจ revocata se โla persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od unโaltra pena piรน graveโ (art. 180 c.p.)
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si รจ sin qui detto, e in assenza di cause di estinzione del reato, per il lettore non vi saranno reali possibilitร di ottenere supplenze, anche qualora dovesse presentare la domanda di inserimento.