Algoritmo Gps
Algoritmo Gps

Diversi uffici scolastici territoriali hanno pubblicato i primi bollettini per le nomine delle supplenze. Altri lo faranno a breve. Ormai, sostanzialmente, siamo nel pieno dell’assegnazione degli incarichi da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Anche quest’anno, però, non mancano segnalazioni sul funzionamento dell’algoritmo, che avrebbe “saltato” alcuni candidati nello scorrimento. Al di là di qualche specifico errore, ecco le motivazioni concrete per cui potrebbe essere possibile uno “scavalcamento” da parte del sistema.

Come funziona il famoso algoritmo delle GPS?

L’algoritmo è una procedura informatizzata, che mette in atto quanto previsto dalla normativa. In particolare, per questo biennio, il riferimento principale è l’OM 88/2024. A livello pratico, l’algoritmo prende in esame l’ordine degli aspiranti inseriti in ogni graduatoria. Una volta selezionato il candidato, il sistema scorre le preferenze indicate dal candidato, seguendo l’ordine immesso. Se dovesse trovare una supplenza disponibile tra le preferenze inserite, allora l’algoritmo assegnerà la relativa nomina da GPS.

La mancata indicazione di alcune supplenze comporta lo scavalcamento

Nella stragrande maggioranza dei casi, il “salto” dell’algoritmo è dovuto proprio alla compilazione delle preferenze. Infatti, se non vengono indicate alcune tipologie di supplenze e, al momento dello scorrimento del candidato, dovessero essere disponibili solamente quei posti che non sono stati specificamente inclusi tra le proprie preferenze, l’algoritmo andrà avanti, considerando il candidato rinunciatario.

Facciamo un esempio. Nella classe di concorso A021 ho compilato le preferenze e non ho inserito disponibilità per lo spezzone orario, ma solamente per cattedre intere. Nel momento in cui l’algoritmo arriva al mio turno, immaginiamo che siano residuati solamente spezzoni. In questo caso, il sistema non rileverà alcuna preferenza e, pertanto, andrà avanti con la graduatoria. Come stabilito dall’OM 88/2024, sono considerato rinunciatario. E ciò vale per tantissime altre ipotesi (mancata indicazione di alcune scuole, di COE ecc.).

Va precisato che, chi ha compilato coscientemente la graduatoria ed era già consapevole che alcune scelte non sarebbero mai state di proprio gradimento, ha comunque fatto la cosa giusta, in quanto, pur essendo destinatario di nomina, avrebbe rinunciato ugualmente alla stessa, evitando di penalizzare chi invece avrebbe accettato quell’incarico.

Titoli di riserva

Ci sono alcune categorie protette che beneficiano della legge n. 68/1999. La riserva, calcolata per ogni provincia e per ogni classe di concorso/posto, è pari al 7% per gli invalidi civili e 1% per gli altri. Se non si dovesse raggiungere questa quota, i c.d. “riservisti” avranno l’assegnazione di una supplenza a prescindere dalla loro posizione in GPS. Dunque, in alcuni casi nessun allarmismo: generalmente, se in una classe di concorso si nota che c’è uno sbalzo di posizione molto consistente, allora molto probabilmente si tratta di una nomina effettuata in favore di un riservista. Quindi, nessuno scavalcamento in questa ipotesi.

È considerato titolo di riserva anche l’aver svolto il servizio civile universale. Si aggiunge, inoltre, anche quanto previsto dal D. Lgs 66/2010. In quest’ultimo caso si tratta della riserva di posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente. Per questa categoria la riserva di posti è del 30%.

Titoli di preferenza e legge n. 104/1992

Figli a carico, lodevole servizio e genere meno rappresentato sono esempi di titoli di preferenza. Questi, a parità di punteggio, danno precedenza a chi possiede uno di questi titoli. La legge n. 104/1992 dà invece diritto ai candidati con disabilità o che assistono un familiare con disabilità alla scelta prioritaria della sede. Ciò a patto di essere collocati in posizione utile per una nomina. Dunque, è possibile che chi usufruisce di tale norma, possa “avanzare” rispetto a chi si trova in una posizione più alta in graduatoria.

GPS, l’algoritmo non torna indietro

Va infine detto che l’algoritmo, come anche negli anni scolastici precedenti, non tornerà indietro. Ciò significa che, se la graduatoria è arrivata a scorrere fino ad una posizione successiva rispetto alla propria, allora non si potranno più ricevere incarichi da GPS e con scadenza del contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Resta invece ferma la possibilità di ottenere delle supplenze da graduatorie di istituto. Queste saranno operative per supplenze brevi e temporanee e con termine entro la fine delle lezioni.