Potenziamento

Il mese di settembre è quello tipicamente coincidente con le supplenze. Infatti, da un mese a questa parte, si susseguono in tutt’Italia i bollettini delle nomine degli aspiranti docenti inseriti in GPS. Una volta effettuata la presa di servizio, alcuni docenti scoprono che il loro orario, in tutto o in parte, è su potenziamento e non su posto comune. A questo proposito, soprattutto per coloro che si inseriscono per la prima volta nel mondo della scuola, ma anche per chi non ha mai avuto ore di potenziamento negli anni scolastici precedenti, sorgono diversi dubbi. È possibile sapere in anticipo se un posto di una determinata scuola è su potenziamento? Ci sono differenze contrattuali tra i due incarichi? Che cosa fa il docente di potenziamento? Rispondiamo alle domande con ordine.

GPS, posto comune o di potenziamento? Impossibile saperlo in anticipo

Da anni una delle domande ricorrenti tra i supplenti è quella di conoscere in anticipo se una cattedra, o uno spezzone, siano su potenziamento. La risposta è negativa: è impossibile sapere prima dell’assunzione a quale tipologia di posto si possa essere assegnati. Il potenziamento, come detto, può costituire una cattedra intera o uno spezzone. Inoltre, come accade frequentemente, può comporre una cattedra mista: alcune ore sono curricolari, mentre altre sono di potenziamento. Nell’atto di nomina non si fa menzione della tipologia di posto, in quanto sono equiparati.

Non ci sono differenze contrattuali

Proprio in virtù dell’equiparazione tra i due posti, non c’è alcuna differenza contrattuale. Una nota ministeriale del 2016 (n. 2852 del 5 settembre) ha chiarito la questione: è importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. Inoltre, sempre la medesima nota chiarisce che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Dunque, sancendo una vera e propria parificazione degli incarichi.

I docenti di potenziamento possono essere utilizzati per l’insegnamento e, viceversa, coloro che di norma hanno sempre svolto insegnamento curricolare possono essere utilizzati sul potenziamento. Grazie alla flessibilità concessa, si possono articolare e sviluppare al meglio attività di arricchimento dell’offerta formativa. L’unica differenza sostanziale è legata alle sostituzioni in caso di assenza. Il docente che è impiegato solo ed esclusivamente sul potenziamento non può essere sostituito tramite ricorso alle graduatorie di istituto. Al contrario, potrà essere chiamato un supplente in caso di cattedra mista solo ed esclusivamente per le ore curricolari assegnate.

Cosa può fare il docente di potenziamento?

Il potenziamento è stato regolamentato dalla legge n. 107 del 2015. In essa sono contenuti i riferimenti. Tra i compiti e le funzioni più frequenti ritroviamo (tale elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • Sostituzioni orarie – Attenzione massima su questo punto. Non di rado, vi sono testimonianze di docenti definiti “tappabuchi”, in quanto vengono utilizzati solo ed esclusivamente per tale finalità. La copertura delle classi è prioritaria e deve dunque essere garantito un monte ore a tale scopo, ma questo non deve coprire l’intera cattedra di potenziamento. Si pensi ad un docente titolare di 18 ore di potenziamento che utilizzi tutto il suo orario solo per le sostituzioni. Risulterebbe incoerente con le finalità di arricchimento dell’offerta formativa. Può essere previsto un pacchetto di ore per le sostituzioni, ma deve anche essere incentivata la proposta attiva sulla base delle competenze personali. Va inoltre chiarito che il docente non può essere impiegato in sostituzione dei docenti di sostegno assenti, a meno che non abbia il titolo di specializzazione. Solo in estrema emergenza, si può ricorrere al docente non specializzato.
  • Collaboratori del Dirigente Scolastico – Il primo collaboratore, il secondo collaboratore, i coadiutori (introdotti dalla medesima l. 107/2015 dall’art. 1 c. 83) e i referenti di plesso utilizzano le ore di potenziamento per tale funzione. In tal modo, si garantisce l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento richiamati dallo stesso testo normativo.
  • Potenziamento linguistico, scientifico, logico-matematico – I docenti di lingue possono realizzare dei corsi pomeridiani sulle classi o sugli studenti che necessitano di supporto. Analogo discorso vale per i docenti in ambito matematico-logico-scientifico.
  • Potenziamento umanistico ed artistico – Letteratura, cinema, arte, musica: organizzare corsi o attività, anche in collaborazione con enti esterni, per favorire competenze e stimolare la creatività in tali contesti.
  • Potenziamento sportivo – Organizzazione attività pomeridiane legate allo sport.
  • Potenziamento digitale – Corsi per un utilizzo etico dei social network e dell’intelligenza artificiale. Supporto per sviluppare competenze informatiche.
  • Cittadinanza attiva – Sostegno per attività di Educazione Civica, educazione ambientale e legalità.
  • Attività organizzative – Tutto ciò che è coerente con il PTOF (Piano Triennale per l’Offerta Formativa) e che possa essere di supporto all’organizzazione della scuola.