Supplenze
Supplenze

Tante sono ancora le perplessità sulle sanzioni che incorrono in coloro che rinunciano ad un incarico conferito da GPS. Molti aspiranti docenti si sono trovati “scavalcati” dall’algoritmo o hanno rinunciato alla cattedra assegnata per motivi personali. Possono ancora sperare in qualche proposta? In particolar modo, possono accettare delle supplenze da graduatorie di istituto o da interpello? Purtroppo, non in tutti i casi la risposta è affermativa. Vediamo nel dettaglio.

Graduatorie di istituto: sì, ma solo per supplenze brevi

Come previsto dall’art. 14 c. 1 lett. a) dell’OM n. 88/2024, la rinuncia comporta delle sanzioni. E nella rinuncia rientra sia chi la esercita esplicitamente all’atto di assegnazione dell’incarico, non prendendo servizio, sia chi non viene selezionato dall’algoritmo in quanto, al momento del proprio turno, le disponibilità residue non coprivano le 150 preferenze espresse dal candidato.

Il punto cruciale della sanzione è dato dal termine della supplenza. Infatti, è specificato che l’aspirante docente non potrà conseguire supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. E questo vale sia per gli incarichi assegnati da GPS che da graduatorie di istituto. In pratica, per chi risulta rinunciatario, non è possibile più accettare incarichi al 31 agosto o al 30 giugno. Salve, invece, le proposte brevi e temporanee, anche fino al termine delle lezioni. In questi casi, non ci sono limitazioni.

RETTIFICA: A parziale rettifica, come previsto dall’art. 12 c. 11, gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. Pertanto, la sanzione prevista per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto si applica solamente a coloro che hanno rinunciato espressamente o che non si sono presentati per la presa di servizio nei tempi previsti per la nomina. Per coloro che sono stati “saltati” dall’algoritmo, invece, è salva la possibilità di ottenere proposte da graduatorie di istituto con le tradizionali scadenze, fatta eccezione per quelle graduatorie a cui hanno rinunciato non avendo selezionato la tipologia di posto/servizio/scuola al momento delle 150 preferenze.

Interpello: niente da fare, chi rinuncia è escluso dalla partecipazione

Se dunque nelle GI qualche margine è consentito, per l’interpello le maglie sono decisamente più strette. Anzi, praticamente nulle. Per accedere al nuovo strumento erede delle MAD, infatti, non bisogna essere risultati destinatari di contratto a tempo determinato. Si legge infatti nella succitata ordinanza ministeriale, all’art. 13 c. 23, che “non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato”. Ergo, nessuna possibilità per i rinunciatari da GPS. Possono invece candidarsi per gli interpelli tutti coloro che non hanno ancora ricevuto alcuna proposta di assunzione, seppur inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.