Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 11 ottobre 2023 ha riconosciuto il pieno diritto di una docente con titolo estero ad essere reinserita in Prima fascia sostegno delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, con dichiarazione circa l’illegittima condotta del MIM. Un provvedimento, questo, che rende giustizia e che può essere utilizzato quale precedente giurisprudenziale per quanti, ancora oggi, non possono spendere il titolo conseguito in un paese dell’UE in Italia, con grave e immotivata compressione del diritto soggettivo vantato.

Il titolo estero su sostegno

Questa volta il Giudice del Lavoro (Tribunale di Palermo) competente ha  riconosciuto, oltre al risarcimento del danno pieno in forma specifica (12 punti + retribuzioni maturate nell’anno a tempo determinato negato, oltre contributi) il diritto ad essere assegnatari di incarichi da GPS, prima fascia, sostegno per la stipula di contratti a termine.  Una sentenza innovativa che rende giustizia ad una delle più grandi ingiustizie del mondo del Diritto scolastico. Gli avvocati Angela Fasano e Stefania Fasano, unitamente al Segretario generale del SILav Sindacato Italiano Lavoratori hanno messo a punto una strategia difensiva che fa leva su un cavillo che ancora molti non hanno esitato e che è stato fondamentale per l‘accoglimento del ricorso.

Quando di può presentare ricorso secondo il Tribunale 

Secondo il tribunale, infatti, si può presentare ricorso anche se:

  • è decorso il termine per impugnare l’eventuale risoluzione del contratto o della proposta di assunzione.
  • non si è mai avuta proposta di assunzione
  • in tutti i casi in cui l‘interessat* ha conseguito titolo all’estero Spagnolo e non ha avuto risposta dal MIM
  • sono pendenti ricorsi dinanzi al TAR per il silenzio o il riconoscimento. 

La negazione del MIM è illegittima anche per i tempi abnormi di conclusione dei procedimenti di riconoscimento, violandosi, al riguardo, sia la legge 241/90 che il Trattato UE sui procedimenti a istanza di parte.Â