Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2024: da oggi 10 maggio alle ore 9 si potranno presentare le istanze per inserirsi o aggiornare la posizione. Le graduatorie di I fascia sono utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze. Le richieste potranno essere inoltrate nel periodo previsto (fino al 30 maggio ore 14) esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle Istanze del MIM.

Istanze graduatorie ATA 24 mesi 2024: cosa sapere

I bandi per il concorso ATA 24 mesi con le istruzioni regionali, che mira all’aggiornamento delle graduatorie annuali, dovevano essere pubblicati entro ieri 9 maggio. Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del sito www.miur.gov.it, sezione Servizi o, in alternativa, tramite il percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line. È possibile accedere anche tramite il Portale InPa.

La procedura per accedere ai servizi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è necessario utilizzare le credenziali digitali SPID/CIE. Anche per la presentazione delle istanze, il personale deve accedere al servizio Istanze on Line con queste credenziali. L’accesso al servizio Istanze on Line richiede anche un’abilitazione, che può essere ottenuta seguendo le istruzioni nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio” sul sito. Sul sito è disponibile anche il manuale dedicato alla richiesta di abilitazione tramite SPID.

I requisiti di accesso

Per essere ammessi alle graduatorie ATA 24 mesi, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a) Aver lavorato come personale ATA a tempo determinato nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale per cui si concorre; b) Nel caso in cui il personale non sia in servizio nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale al momento della domanda, non perderà la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nelle graduatorie provinciali o negli elenchi provinciali per le supplenze della stessa provincia e dello stesso profilo; c) Il personale che non soddisfa né il punto a) né il punto b) conserva la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee della stessa provincia e dello stesso profilo.
  2. È essenziale aver svolto 24 mesi di servizio per soddisfare i requisiti dei 24 mesi ATA.

Secondo il punto 2.2 dell’articolo 2 dell’OM 21/2009:

a) Si richiede un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, o 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi). Il servizio a tempo parziale viene considerato intero;

b) Il servizio effettivamente prestato nelle qualifiche precedenti del personale non docente statale e nei profili precedenti del personale ATA statale viene considerato;

c) Si considera solo il servizio effettivamente prestato presso scuole statali, escludendo il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché il servizio prestato con enti locali;

d) Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato a quello prestato in Italia;

e) Il servizio prestato come “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato è valido per l’ammissione ai concorsi per soli titoli fino all’anno accademico 2002/03, mentre dal 2003/04 è considerato come servizio prestato in altre amministrazioni.