Chi compila le domande di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi deve prestare la massima attenzione alle dichiarazioni a scadenza. Anche se sono già state rese in occasione della precedente costituzione o integrazione delle graduatorie permanenti è necessario dichiararle nuovamente. Come ha infatti evidenziato il Ministero dell’Istruzione e del Merito nella nota di indizione dei bandi, se non vengono riconfermate, le dichiarazioni soggette a scadenza si intendono non più possedute.
Graduatorie ATA 24 mesi: attenzione alle dichiarazioni a scadenza
Nella compilazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi le dichiarazioni a scadenza devono essere dichiarate di nuovo anche se già inserite lo scorso anno. Dalla guida ministeriale alla compilazione della domanda, le situazioni soggette a scadenza sono:
- titoli di riserva;
- la precedenza dell’art. 21 della legge 104/92;
- la precedenza dell’art. 33 della legge 104/92, comma 6;
- la precedenza dell’art. 33 della legge 104/92 commi 5 e 7.
Come previsto dal DPR 487/94 per l’anno in corso verranno gestiti i nuovi titoli di preferenza. Dunque, è necessario dichiarare ex novo gli eventuali titoli di preferenza posseduti dall’aspirante.
I chiarimenti del Ministero
Il MIM all’interno della nota di indizione dei bandi a proposito delle dichiarazioni a scadenza ha precisato: “Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, del dPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute”.
A tal proposito è intervenuta anche Cristina Dal Pino (Anief): “Le dichiarazioni di riserva, nonché quelle relative all’attribuzione della priorità nella scelta della sede in base alla legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentano domanda di aggiornamento delle graduatorie permanenti. Se non confermate, si intendono come non più possedute, quindi dovranno essere nuovamente dichiarate“.