Close up of a Judge In A Courtroom

Il Tribunale di Venezia riconosce il diritto alla rettifica di un errore materiale, garantendo la corretta attribuzione del punteggio nelle graduatorie ATA 2024/2027. Il caso riguarda un collaboratore scolastico, il cui punteggio per i servizi prestati tra il 2021 e il 2024 non è stato riconosciuto correttamente a causa di un errore materiale nella compilazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA per il triennio 2024/2027. L’anomalia ha portato all’attribuzione del solo punteggio pregresso (9,85), ignorando i titoli di servizio maturati, che avrebbero garantito un punteggio finale di 16,85.

Errore nella compilazione delle graduatorie: gli eventi

  1. Inserimento nelle graduatorie 2021/2024: T.F. era stato inserito con un punteggio iniziale di 9,85.
  2. Servizi prestati:
    • 2021/2022: dal 15 ottobre al 31 marzo (15 ore settimanali) e dal 28 ottobre al 30 dicembre (18 ore settimanali).
    • 2022/2023: dal 14 al 21 novembre (36 ore settimanali).
    • 2023/2024: dal 7 settembre al 4 maggio (36 ore settimanali).
  3. Presentazione della domanda (giugno 2024): l’errore nella dichiarazione dei titoli ha escluso i servizi già documentati.
  4. Pubblicazione delle graduatorie (settembre 2024): confermato il punteggio di 9,85, senza considerare i nuovi titoli.
  5. Richiesta di rettifica e diniego: la scuola capofila ha respinto la richiesta, rimandando all’Ufficio Scolastico Regionale.

Il ruolo degli Avvocati e i principi giuridici applicati

Gli Avvocati Esposito e Santonicola hanno sostenuto il caso appellandosi ai seguenti principi:

  • Soccorso istruttorio: La Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge n. 241/1990, è tenuta a collaborare per correggere errori materiali facilmente verificabili.
  • Buona fede e correttezza amministrativa: La mancata rettifica ha leso i diritti del candidato.
  • Dati già esistenti: I servizi erano registrati nei sistemi informatici dell’Amministrazione, rendendo evidente l’errore.
  • Parità tra candidati: La correzione non altera la parità, essendo una mera rettifica e non un’aggiunta postuma.

Gli avvocati hanno inoltre dimostrato il danno subito dal ricorrente: con un punteggio inferiore, le sue possibilità di ottenere incarichi erano significativamente ridotte.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Venezia, nella persona della Dott.ssa Maria Chiara Rossi, ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell’Istruzione di correggere il punteggio del Sig. T.F. a 16,85. La sentenza sottolinea che:

  • L’errore nella compilazione era una svista non imputabile a negligenza sostanziale.
  • L’Amministrazione ha violato il principio di soccorso istruttorio.

Questa decisione rappresenta un importante precedente per garantire il diritto alla corretta valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie ATA.