Reati e graduatorie ATA. Rispondiamo, sebbene in ritardo ad una lettrice chi ci chiedeva: Nel 2012 mio fratello è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, con patteggiamento, per un reato commesso come dipendente di poste italiane. Ha chiesto e ottenuto l’estinzione del reato. Nella domanda per inserimento nelle graduatorie ATA deve indicare di aver riportato questa condanna? Risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Patteggiamento di un reato estinto e graduatorie ATA
La questione dell’obbligo della dichiarazione delle sentenze di patteggiamento nelle graduatorie scolastiche non è così pacifica. Con riferimento al personale ATA ed in particolare alla domanda di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia, l’art. 6, comma 3, del D.M. 89 del 21 maggio 2024, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/27, nell’indicare le dichiarazioni che devono essere rese nel modulo telematico di domanda, alla lett. c), prevede che l’aspirante debba dichiarare “le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura”.
La norma dunque, fa espresso riferimento alle “condanne penali”, ma la questione investe proprio la natura della sentenza di patteggiamento, ossia se sia da considerarsi una sentenza di condanna o meno.
La natura della sentenza di patteggiamento
Il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti è un procedimento speciale premiale, alternativo al rito ordinario, disciplinato dall’art. 444 c.p.p. che consente all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura sull’entità della pena da scontare; sconto che può arrivare fino ad un terzo della pena. Quindi, mancando la fase di accertamento della responsabilità dell’imputato, la sentenza che conclude il rito, di fatto, non può essere considerata una sentenza di condanna. Tuttavia, come già detto, la questione non è affatto pacifica.
L’estinzione del reato
Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento, l’art. 445 c.p.p. al comma 2 prevede che il reato si estingue:
- nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di delitto;
- nel termine di due anni, quando la sentenza o il decreto concerne una contravvenzione.
Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione di “reato estinto” in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale. Pertanto la persona condannata con sentenza di patteggiamento, trascorsi i suddetti termini può rivolgere istanza al giudice che ha emesso il provvedimento affinché disponga la estinzione del reato. Tale istanza può essere presentata unicamente a condizione che nei predetti termini il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.
L’ultimo inciso dell’art. 554, comma 2, dispone che “In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”. Ciò significa che l’estinzione disposta dal giudice dell’esecuzione fa venir meno ogni effetto della condanna e dunque anche l’obbligo di dichiarazione della sentenza di patteggiamento.
La risposta al quesito
Alla luce della normativa sopra citata può senz’altro affermarsi che il fratello del nostro lettore, che ha ottenuto dal giudice dell’esecuzione presso l’Ufficio che ha emesso la sentenza di patteggiamento l’ordinanza di estinzione del reato, non ha alcun obbligo di dichiarare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie del personale ATA la sentenza di patteggiamento.
Occorre però chiarire che, secondo la costante giurisprudenza, l’effetto estintivo si produce solo a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione, mentre non è sufficiente il semplice decorso dei termini previsti dall’art. 445, comma 2, c.p.c., come sopra meglio specificati. Per cui, in mancanza dell’ordinanza di giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione, la sentenza di patteggiamento, anche nel caso di pena sospesa, deve essere dichiarata (ex multis, Cass. Cassazione Civile, Sez. Unite, 3 dicembre 2021, n. 38361; Cass. pen. Sez. I, 21-10-2020, n. 29156).