Martelletto Tribunale
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Il Tribunale di Napoli, presieduto dal Giudice dott.ssa Simona D’Auria, ha emesso una nuova sentenza favorevole riguardo al riconoscimento del punteggio per il servizio militare nelle graduatorie del personale ATA, anche quando non in costanza di nomina. Questa nuova conferma legale è di grande importanza per tutti gli interessati, poiché permette loro di ottenere il punteggio completo, determinante per la stipula dei contratti futuri.

Il caso ATA e il riconoscimento del punteggio per il servizio militare

Il ricorrente, assistito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha contestato la mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio militare nelle graduatorie ATA, in conformità con il Decreto Ministeriale n. 50/2021, recentemente aggiornato per i trienni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non avevano considerato il servizio militare del ricorrente alla pari di quello svolto in costanza di nomina, penalizzandone la posizione nelle graduatorie ATA di terza fascia.

La normativa, in particolare l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 e l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, riconosce il valore del servizio militare ai fini concorsuali e della carriera. Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 50/2021 limitava tale riconoscimento ai periodi di servizio militare svolti in costanza di rapporto di impiego. Questo ha creato una disparità di trattamento per coloro che, come il ricorrente, avevano prestato servizio militare prima di ottenere una nomina nelle graduatorie ATA.

La decisione del tribunale

Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso, stabilendo che il servizio militare prestato dal ricorrente deve essere riconosciuto con il punteggio massimo di 6 punti per ogni anno di servizio e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, anche se non svolto in costanza di nomina. La sentenza ha disapplicato le disposizioni regolamentari ministeriali che limitavano questo riconoscimento, dichiarando il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio pieno.

Motivazioni della sentenza

Il Giudice ha condiviso le argomentazioni degli avvocati Esposito e Santonicola, sottolineando che il servizio militare, sia di leva che civile sostitutivo, è valido a tutti gli effetti per la carriera e nei concorsi pubblici, come sancito dall’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 e dall’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8586 del 2024, ha ulteriormente chiarito che il servizio militare è riconosciuto anche se svolto precedentemente a un rapporto di lavoro. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione del punteggio per il servizio militare non svolto in costanza di nomina, disapplicando le limitazioni previste dal decreto ministeriale.

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Il Giudice ha dichiarato il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio per il servizio militare nelle graduatorie ATA di terza fascia e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rideterminare il punteggio del ricorrente, riconoscendo pienamente il servizio militare prestato.