È quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 2277 del 24/01/2024, su regolamento di giurisdizione proposto dall’Avv. Salvatore Spataro del foro di Catania, che, dopo aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Catania in favore di un aspirante ATA ad incarichi di supplenza con chiamata da graduatorie di circolo e di istituto che chiedeva la valutazione integrale del servizio militare prestato non in costanza di nomina, decideva di adire la Suprema Corte per evitare una pronuncia di difetto di giurisdizione. Infatti, l’Avv. Spataro, ben consapevole che nel Tribunale di Catania vi fosse un non orientamento non univoco in punto di giurisdizione, in quanto alcuni giudici si erano pronunciati ritenendo sussistente la giurisdizione ammnistrativa, mentre altri avevano ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, ha preventivamente adito la Corte di Cassazione per ottenere un pronunciamento che orientasse una volta per tutte anche i futuri giudizi.
Punteggio servizio militare: la pronuncia delle Sezioni Unite
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che, poiché la domanda proposta dall’Avvocato Spataro in favore del ricorrente era diretta ad ottenere il riconoscimento del pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto non incostanza di nomina, con eventuale disapplicazione delle norme del bando DM n. 50/21, la giurisdizione non poteva essere che del giudice ordinario (ossia, nel caso di specie, del giudice del lavoro).
Ciò in quanto, secondo la Corte, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali. Successivamente gli uffici scolastici provinciali, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
I punteggi attribuiti ai titoli, in sostanza, non vengono assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in base a degli automatismi in base ai quali avviene l’iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo, la cui sussistenza (come nel caso delle procedure concorsuali) radicherebbe la giurisdizione innanzi al giudice amministrativo.
Avvocato Maria Rosaria Altieri