Per molti aspiranti docenti, i mesi di luglio e agosto sono cruciali. In primis, è attesa la procedura per le immissioni in ruolo. Poi, sarà la volta degli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno 2025, che potranno essere assegnati da GAE e da GPS di prima e seconda fascia. In caso di posti residui e per supplenze brevi e temporanee, entreranno in gioco le graduatorie di istituto per l’a.s. 2024/25. Ma come funzioneranno?
La suddivisione in fasce delle graduatorie di istituto
Le graduatorie di istituto, che vengono gestite dalle singole scuole, si suddividono in tre fasce. Nella prima confluiscono gli aspiranti inseriti nelle GAE che hanno compilato il modulo di scelta. Nella seconda fascia rientrano coloro che sono iscritti nella prima fascia delle GPS. Infine, nella terza fascia rientrano i candidati inseriti nella seconda fascia delle GPS. Occorre chiarire che gli aspiranti docenti hanno potuto inserire un massimo di 20 sedi all’interno della provincia in cui ci si è inseriti nelle GPS. Ciò consentirà di partecipare alle operazioni di chiamata da graduatoria di istituto. Pertanto, i docenti rientreranno solo ed esclusivamente nelle graduatorie prescelte.
Conferimento della supplenza: sostituzioni interne
Le supplenze brevi e saltuarie per il prossimo biennio sono regolamentate dall’art. 13 dell’O.M. 88/2024. Il potere di conferimento è attribuito al Dirigente Scolastico il quale, però, ha la possibilità di assegnare l’incarico a personale docente già presente in organico, a patto che la supplenza sia inferiore a 15 giorni.
Secondo il dettato dell’ordinanza, infatti, “Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica”.
Ovviamente, ciò è possibile solo se non si eccede il limite orario massimo delle 24 ore settimanali previsto dalla scuola secondaria e previo consenso del docente interessato. Inoltre, secondo l’art. 1 c. 85 della l. 107/2015, è possibile utilizzare l’organico dell’autonomia per sostituzioni temporanee fino a 10 giorni. Anche in questo caso, però, c’è un limite: sono utilizzabili solo le ore non programmate nel PTOF. Quindi, in caso di attività di potenziamento e/o attività organizzative, queste non potranno essere utilizzate.
Graduatorie di istituto: convocazione e continuità didattica
Nell’ipotesi in cui si ricorra alle graduatorie di istituto, la scuola applica la procedura di convocazione. Per incarichi superiori a 30 giorni deve essere assegnato un preavviso di almeno 24 ore. Per incarichi inferiori a 30 giorni, il preavviso minimo deve essere di 12 ore. Inoltre, non si può conferire l’incarico al primo giorno di assenza del docente da sostituire.
Secondo l’art. 13, c. 11, se il supplente ottiene l’incarico per un primo periodo, seguito da un altro interrotto solo da giorno libero o festività, vi è la proroga per il supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del precedente contratto. In questo modo si garantisce la continuità didattica.
Sospensione delle lezioni, potenziamento e completamento orario
Una delle ipotesi più frequenti nell’ambito delle graduatorie di istituto è quella in cui vi è un primo periodo di assenza, seguito da un altro intervallato da periodi di sospensione delle lezioni, come nel caso delle festività natalizie. In tal caso, il supplente viene confermato, ma a decorrere dal primo giorno di ripresa delle lezioni. Per quanto concerne il potenziamento, in linea di massima non sono ammesse supplenze in caso di assenza. È possibile, però, che al docente di potenziamento siano state assegnate delle ore di insegnamento curricolare: in tal caso, si può procedere con il conferimento della supplenza (art. 1 c. 15) limitatamente a queste. Resta infine fermo il diritto dell’aspirante che abbia ottenuto un incarico a orario non intero (il famoso “spezzone”) di poter avere il completamento da altre graduatorie fino al raggiungimento delle 18 ore.
Sanzioni e interpello
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto (sia per posto comune che per sostegno). Ovviamente, è sempre ammesso interrompere la supplenza breve nel caso di conferimento di incarico da GPS (sia al 31 agosto che al 30 giugno). La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta equivale a rinuncia esplicita.
Molto pesante è la sanzione in caso di abbandono del servizio: non potranno essere conferite altre supplenze da graduatorie di istituto per l’intera validità delle stesse, quindi fino al termine dell’a.s. 2025/26. Una volta esaurite le graduatorie di istituto, le scuole potranno ricorrere al nuovo strumento dell’interpello, che ha di fatto sostituito le vecchie MAD, nonostante qualche perplessità.