Nonostante sia ottobre, proseguono incessantemente gli aggiornamenti sulle convocazioni dei docenti supplenti. Tanto da GPS, quanto da graduatorie di istituto. In merito a quest’ultime, numerosi sono i dubbi relativi ad eventuali rinunce. In particolare, qualcuno si chiede se, rinunciando ad una proposta su posto comune pervenuta da GI, sia possibile accettare successivamente un incarico su sostegno dalla medesima istituzione scolastica. Purtroppo, la risposta al quesito è negativa.
Chi rinuncia ad una proposta da graduatorie di istituto è tagliato fuori sia per posto comune per sostegno
L’art. 14 c. 2 lettera a) dell’OM 88/2024, la quale regolamenta le supplenze nel biennio 2024-26, è abbastanza chiaro. “La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione”
Dunque, appare evidente che rinunciare in partenza all’incarico proposto significa perdere la possibilità di conseguire supplenze per quella specifica graduatoria di istituto. E questo vale per tutto l’anno scolastico, sia su posto curricolare che per il sostegno. Ciò anche nell’ipotesi in cui la rinuncia dovesse essere espressa su una proroga di un contratto. Ovviamente, quanto previsto non vale per tutti coloro si trovino già in una situazione diversa, avendo accettato magari una supplenza in qualche altro istituto.
Abbandono di servizio
Discorso differente per l’abbandono di servizio, che differisce dalla rinuncia in modo sostanziale. Il primo, infatti, implica l’aver effettuato la presa di servizio accettando l’incarico, al contrario della seconda casistica, che invece prevede un rifiuto preventivo. Nel caso di abbandono, il medesimo art. 14 c. 2 lettera b) stabilisce la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Dunque, fino al 2025/26.