graduatorie d'istituto
graduatorie d'istituto

Sebbene non sia ancora stata pubblicata la nuova ordinanza ministeriale sappiamo che resterà invariata la procedura attraverso cui verranno assegnate le supplenze ai docenti inseriti nelle Gae, nelle Gps e nelle graduatorie d’istituto. Per quanto riguarda le nomine di competenza degli uffici scolastici provinciali ancora una volta saranno affidate all’algoritmo, a seguito della precedente espressione delle 150 preferenze da parte dei docenti inclusi negli elenchi. Le supplenze brevi e temporanee restano invece di competenza dei dirigenti degli istituti scolastici, con la possibilità di attribuire incarichi al 31 agosto e al 30 giugno anche dalle graduatorie d’istituto. Ma in quali casi? Facciamo chiarezza.

Supplenze dalle graduatorie d’istituto

L’iter attraverso cui vengono attribuite le supplenze lo troviamo esplicitato all’articolo 2 comma 5 della previgente O.M 112/2022, il quale prevede: “Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.” Quindi nell’ordine: prima si attinge dalle Gae, poi si passa alle Gps, e infine alle graduatorie d’istituto.

Questo significa che anche dalle graduatorie d’istituto possono essere attribuite supplenze al 31 agosto o 30 giugno qualora residuassero cattedre dalle Gps. In tutti gli altri casi da queste graduatorie saranno attribuite solo supplenze brevi e saltuarie, ma anche eventualmente fino al termine delle lezioni.

Differenza tra cattedre al 31 agosto e al 30 giugno

Va ricordato che sono nomine al 31 agosto le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti (quindi senza titolare) e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Sono invece nomine al 30 giugno le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.