Sebbene non sia ancora stata pubblicata la nuova ordinanza ministeriale sappiamo che resterà invariata la procedura attraverso cui verranno assegnate le supplenze ai docenti inseriti nelle Gae, nelle Gps e nelle graduatorie d’istituto. Per quanto riguarda le nomine di competenza degli uffici scolastici provinciali ancora una volta saranno affidate all’algoritmo, a seguito della precedente espressione delle 150 preferenze da parte dei docenti inclusi negli elenchi. Le supplenze brevi e temporanee restano invece di competenza dei dirigenti degli istituti scolastici, con la possibilità di attribuire incarichi al 31 agosto e al 30 giugno anche dalle graduatorie d’istituto. Ma in quali casi? Facciamo chiarezza.
Supplenze dalle graduatorie d’istituto
L’iter attraverso cui vengono attribuite le supplenze lo troviamo esplicitato all’articolo 2 comma 5 della previgente O.M 112/2022, il quale prevede: “Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.” Quindi nell’ordine: prima si attinge dalle Gae, poi si passa alle Gps, e infine alle graduatorie d’istituto.
Questo significa che anche dalle graduatorie d’istituto possono essere attribuite supplenze al 31 agosto o 30 giugno qualora residuassero cattedre dalle Gps. In tutti gli altri casi da queste graduatorie saranno attribuite solo supplenze brevi e saltuarie, ma anche eventualmente fino al termine delle lezioni.
Differenza tra cattedre al 31 agosto e al 30 giugno
Va ricordato che sono nomine al 31 agosto le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti (quindi senza titolare) e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Sono invece nomine al 30 giugno le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.