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Graduatorie Provinciali per le Supplenze e validità certificazioni CLIL, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la Nota N. 11276 avente come oggetto: ‘Riscontro a quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica’.

Certificazioni CLIL e Graduatorie Provinciali per le Supplenze, Nota N. 11276 del Ministero dell’Università e della Ricerca

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con la Nota N. 11276, ha precisato che non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso il Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l’articolo 14 del DM del 10 settembre 2010, N. 249 prevede che i corsi CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica. I corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale. 

L’USR Sicilia pubblica un avviso che richiama la Nota ministeriale

L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, richiamando la suddetta Nota N. 11276, ha ribadito il concetto espresso dal MUR pubblicando il 9 agosto il seguente avviso: ‘In merito alla validità delle certificazioni CLIL (Content and Language Integrated Learning) rilasciate dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si è attenuto a una circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca che ribadisce che “l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica”.

Pertanto, in base “al dato normativo, i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, non hanno valore legale”.