Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024/25, l’Ufficio Scolastico di Milano ha provveduto a pubblicare la Nota N. 19877 avente come oggetto: ‘GPS – Istanze di riesame in autotutela – precisazioni su reclami non accoglibili‘. Attraverso il nuovo avviso, l’AT ha voluto fare chiarezza in merito alle motivazioni secondo le quali alcuni reclami non sono possono essere accolti.
Domanda GPS, Nota N. 19877 dell’Ufficio Scolastico di Milano
L’Ufficio Scolastico di Milano, nella Nota N. 19877, ha spiegato i motivi per i quali non si possono accogliere determinati reclami: i motivi sono da ricondursi al servizio senza titolo, i titoli non dichiarati all’atto della domanda, le abilitazioni estere e i titoli ulteriori.
Abilitazione estere
Per quanto riguarda le abilitazioni estere, si precisa che la tabella A/3 sez. A/2 , lettera E, nonché la FAQ ministeriale N. 27 specificano che la sez. A/2 deve essere compilata solamente se l’aspirante è in possesso di titoli di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno conseguiti o riconosciuti in Italia. Gli aspiranti in possesso di titoli in attesa di riconoscimento devono essere iscritti con riserva e richiedere lo scioglimento della stessa a partire dalla data riportata sull’atto finale di riconoscimento del titolo.
Servizio senza titolo
In relazione al servizio senza titolo, si richiama la Nota N. 1290 del 12 luglio 2020, citata anche alla pagina cinque dell’Ordinanza Ministeriale N. 88/2024, precisando che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solamente nel caso che il suddetto titolo sia in possesso del candidato al momento di presentazione della domanda. Non saranno valutati, pertanto, servizi svolti senza titolo, fino al conseguimento dello stesso, che può essere inserito (e di conseguenza valutato) all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie.
Titoli non dichiarati all’atto della domanda
Per quanto riguarda i titoli non dichiarati all’atto della domanda, l’Ufficio Scolastico di Milano menziona la Nota N. 1588 dell’11 settembre 2020 e l’articolo 8 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale N. 88, nelle quali viene precisato che ogni titolo deve essere dichiarato, per ciascuna classe di concorso, nel TAB dedicato. Pertanto, nel caso in cui uno o più titoli siano stati dichiarati in una sola classe di concorso e non sono stati riportati nelle altre, non possono essere aggiunti successivamente dall’Ufficio.
Titoli ulteriori
Per quanto concerne, invece, i titoli ulteriori, si fa menzione della tabella A4, allegata alla sopra citata Ordinanza N. 88, dove viene specificato espressamente l’elenco dei titoli culturali da dichiarare come ulteriori rispetto al titolo di accesso. Non è consentito, ad esempio, dichiarare come titolo ulteriore una laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale. Pertanto, i punteggi inerenti titoli non ricompresi nell’elenco non saranno modificati.