Il superamento di un concorso, da parte di un aspirante, consente, in ogni caso, l’attribuzione di un punteggio, sia che l’aspirante sia stato poi effettivamente assunto in ruolo oppure abbia rinunciato alla nomina. Le tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022 prevedono 3 punti per il superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami: le condizioni sono comunque diverse.
Valutazione concorso nelle graduatorie GPS prima e seconda fascia (TABELLA PUNTEGGI)
Il punteggio per il superamento del concorso, quindi, viene ugualmente riconosciuto sia che il candidato al concorso abbia finalizzato il percorso con l’ottenimento del ruolo sia che, invece, abbia rinunciato alla nomina. Nella suddetta Ordinanza Ministeriale N. 112/2022, infatti, la rinuncia al ruolo non pregiudica affatto la valutazione del concorso.
A questo indirizzo, riportiamo una tabella pubblicata da Orizzonte Scuola dove vengono sintetizzate le diverse condizioni per la valutazione del concorso.