Riconoscimento dell’intero punteggio per le graduatorie ATA di terza fascia per quanto riguarda il servizio militare svolto non in costanza di nomina: in merito alle diverse sentenze emesse negli scorsi mesi dai Tribunali italiani, occorre fare delle precisazioni per quanto riguarda il possibile inoltro di ricorsi.
Punteggio in graduatoria ATA terza fascia per il servizio militare svolto non in costanza di nomina
Un quesito inviato da un lettore offre l’opportunità per i dovuti chiarimenti: ‘Se ho prestato servizio militare, prima di conseguire il diploma, posso fare il ricorso per ottenere i sei punti per le graduatorie ATA terza fascia? Il ricorso al TAR o al giudice del lavoro – spiega l’avvocato Esposito dello Studio Legale Esposito-Santonicola – è specificatamente indirizzato a coloro che hanno svolto il servizio militare di leva dopo aver ottenuto il titolo di studio necessario per l’accesso alle graduatorie ATA terza fascia. Quindi, purtroppo, la risposta al quesito è negativa. Se il servizio militare è stato effettuato prima del conseguimento del diploma, non si soddisfano i criteri richiesti per aderire a questo ricorso, il quale mira ad ottenere un punteggio maggiorato (punti sei) per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo e svolto non in costanza di nomina’.
Ma se in precedenza si poteva ricorrere con la terza media, è possibile farlo anche oggi? Astrattamente – afferma l’avvocato Aldo Esposito – potrebbe ricorrere con la terza media colui che, essendosi inserito all’epoca in graduatoria ATA con la licenza media, senza saltare nessun aggiornamento, abbia sempre e comunque con la licenza media aggiornato la sua posizione in graduatoria. Fatta salva questa ipotesi particolare – conclude l’avvocato Esposito – purtroppo è necessario prima il diploma, poi l’espletamento del servizio militare ai fini della partecipazione al ricorso’.