Entro mercoledì i 31 marzo ogni scuola deve pubblicare nell’albo istituzionale le graduatorie interne di istituto, attraverso cui si individueranno i possibili docenti sovrannumerari nell’organico dell’autonomia del prossimo anno scolastico 2024/25. Come sappiamo, tutti gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato hanno dovuto presentare domanda di inserimento o aggiornamento per tale elenco graduato, in base alla tempistica indicata dalla scuola di titolarità: quali docenti restano esclusi dalla procedura? Chi non viene inserito nelle graduatorie? Vediamo insieme quali sono i casi di esclusione.
Casi di esclusione dalle graduatorie interne di istituto
Vi sono alcuni casi in cui i docenti, anche se titolari in una determinata scuola, non sono tenuti in considerazione nelle graduatorie interne di istituto finalizzate all’individuazione dei possibili insegnanti sovrannumerari qualora si verificasse una contrazione di organico. L’art. 13 del contratto integrativo sulla mobilità, che disciplina i casi di precedenza delle operazioni di mobilità, chiarisce anche i casi in cui alcuni docenti, per particolari condizioni personali o di congiunti, si escludono dagli elenchi graduati interni.
In tale articolo è esplicitamente indicato che i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) dello stesso art.13, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto ai soli fini dell’identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
I casi in cui si verifica l’esclusione sono legati alle seguenti precedenze:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Alcune precisazioni importanti
Relativamente alla precedenza indicata nel punto IV, l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto si applica solo se il docente è titolare in una scuola situata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Qualora la sede di titolarità si trovi in comune o distretto sub comunale diverso da quello del parente assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto avviene solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza del familiare da assistere.
È opportuno precisare che l’esclusione non avviene quando si è titolari in una provincia diversa da quella in cui è domiciliato l’assistito, o in un comune differente (anche se appartenente alla stessa provincia) e il docente non ha presentato domanda di mobilità volontaria per il predetto comune di domicilio. Allo stesso modo, non è prevista per gli insegnanti che assistono il genitore la cui certificazione di grave disabilità sia rivedibile.