In questi giorni i docenti di ruolo sono alle prese con le domande per i trasferimenti o passaggi di ruolo/cattedra per il prossimo anno scolastico 2024/25: nello stesso tempo, tutto il personale di ruolo deve inoltrare domanda per aggiornare o inserirsi nelle graduatorie interne d’istituto della scuola in cui è titolare. Entro il prossimo 31 marzo ogni scuola deve pubblicare tali elenchi graduati da cui si dovranno individuar egli eventuali docenti sovrannumerari. Di seguito forniamo alcuni chiarimenti in merito alla valutazione del punteggio.

Punteggio per il servizio svolto in altro ruolo ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto

In precedenza, abbiamo visto come si valuta il servizio di ruolo e svolto precedentemente: ma quali sono i punti assegnati nelle graduatorie interne d’istituto per il servizio svolto su altro ruolo? Il punteggio in questo caso varia in base al grado di istruzione in cui si è lavorato e si è inseriti. Se il docente è di ruolo nella scuola primaria, il servizio prestato nell’infanzia si valuterà 3 punti per ogni anno e per tutti gli anni. Questo avviene anche nel caso contrario, vale a dire se titolare nella scuola dell’infanzia ma con servizio maturato alla primaria.

Le cose cambiano se si passa alla scuola secondaria, sia di I che di II grado: se un docente è titolare all’infanzia o primaria ma ha lavorato nella secondaria, il servizio svolto si valuta come quello pre-ruolo. Pertanto i punti saranno 3 per  ciascuno anno entro i primi 4 anni, poi diventeranno 2 per ogni anno superiore ai 4. Non vi è differenza di valutazione per il servizio prestato tra la scuola media e la secondaria di II grado: si valuteranno sempre 3 punti per ogni anno.

Servizio scuole paritarie

Nelle graduatorie interne non è possibile valutare il servizio svolto in scuole paritarie, fatto salvo quello prestato nei seguenti casi:

  • fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
  • nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
  • nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).