Tutti i docenti di ruolo devono presentare domanda per il rinnovo delle graduatorie interne di istituto che ogni scuola ha il compito di compilare per definire l’organico dell’autonomia del prossimo anno scolastico 2024/25: tali elenchi graduati devono essere redatti e pubblicati entro il prossimo 31 marzo 2024. Riepiloghiamo qui di seguito come si calcola il punteggio determinante per definire la posizione in graduatoria.

Calcolo dell’anzianità di servizio nelle graduatorie interne di istituto

A breve, sapremo se da quest’anno scolastico in poi la procedura relativa alle graduatorie interne di istituto avverrà per via telematica attraverso il portale di Istane Online, secondo quanto anticipato dal Ministero. Ricordiamo che tutti i docenti di ruolo devono presentare domanda di aggiornamento nelle suddette graduatorie, se già da almeno un anno titolari in una determinata scuola, o di inserimento nel caso di nuova titolarità nel corrente anno scolastico: questa operazione è finalizzata all’individuazione di eventuali esuberi nell’organico dell’autonomia.

Come si calcola il punteggio? Questo scaturisce dalla somma derivante dal servizio preruolo e di ruolo, dai titoli culturali posseduti e dalle esigenze di famiglia. In dettaglio, (fermo restando la riconferma di quanto stabilito in merito nei precedenti CCNI) nella Tabella A1 sono presenti tutte le voci relative all’anzianità di servizio. In generale si assegnano:

  • 6 punti per ogni anno di servizio prestato dopo la decorrenza giuridica nel ruolo di appartenenza;
  • 3 punti per ogni anno di servizio preruolo;

A questi si aggiunge il punteggio di continuità, che cambia in relazione agli anni di servizio continui svolti nella scuola di titolarità: 6 punti per un intero triennio, a cui si aggiungono 2 punti per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio, e tre punti oltre i cinque anni.

Esigenze di famiglia e titoli generali

Nella Tabella A2 si esplicitano le esigenze di famiglia, considerate come esigenze di non allontanamento dalla famiglia e dal comune di titolarità. Nello specifico, si assegnano:

  • 6 punti per ricongiungimento a coniuge, figli o genitori
  • 4 punti per ogni figlio inferiore ai 6 anni di età
  • 3 punti per ogni figlio dai 6 ai 18 anni (o più grande ma giudicato permanente o totalmente inabile al lavoro)
  • 6 punti per l’assistenza a figli minorati fisici, psichici o sensoriali, per coniuge o genitore inabile al lavoro.

La Tabella A3, invece, illustra il punteggio assegnato per i titoli culturali: il massimo dei punti, 12, spetta  per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiori.