Supplenze graduatorie di istituto e interpelli, secondo quanto dispone l’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale N. 88 le supplenze brevi e temporanee sono attribuite dalle scuole mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto. Il comma 4 stabilisce che la proposta di assunzione debba contenere i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l’orario settimanale, il giorno e l’ora entro cui deve pervenire il riscontro alla convocazione e le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Supplenze da graduatorie di istituto 2024/25, la procedura
I commi 20 e 21 della suddetta O.M. N. 88 stabiliscono che ‘l’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Nel predetto limite orario – si legge al comma 21 – il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri’.
Quando le scuole devono ricorrere all’interpello
Il comma 23 dell’O.M. N. 88 menziona la procedura riguardante la novità rappresentata dall’interpello: ‘Fermo restando l’utilizzo delle graduatorie d’istituto e, in caso di incapienza, di quelle delle scuole viciniori, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato’.