I candidati ai prossimi concorsi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria stanno inoltrando, in questi giorni, le loro domande di partecipazione. Come saranno composte le graduatorie di merito concorsuali e quale sarà la loro validità? La risposta è contenuta nei bandi pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Concorsi docenti, chiarimenti su composizione e validità delle graduatorie
L’articolo 9 del bando indica chiaramente che la graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, verrà compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e orali, oltre alla valutazione dei titoli, valutazione che verrà effettuata solamente per i candidati che avranno superato tutte le prove previste. Le graduatorie saranno composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Il bando, inoltre, ricorda che le graduatorie saranno redatte tenendo conto delle quote di riserva previste.
L’approvazione delle graduatorie di merito
Le graduatorie di merito saranno approvate tramite apposito decreto dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura concorsuale: gli elenchi saranno trasmessi al sistema informativo del Ministero per la successiva pubblicazione nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Validità delle graduatorie di merito
Le graduatorie, come indicato nel bando, avranno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Gli elenchi perderanno efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del periodo fissato, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporterà esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa. Ricordiamo, infine, che gli idonei non vincitori, salvo eventuali rinunce, non saranno inseriti in graduatoria.