Con una serie di ordinanze emesse pochi minuti fa (oggi 7 settembre 2024) il TAR Lazio si è pronunciato su diversi ricorsi presentati da alcuni candidati dirigenti scolastici, partecipanti al concorso ordinario, che avevano contestato la scelta del Ministero dell’Istruzione di attingere alla graduatoria del concorso riservato per le immissioni in ruolo, conclusosi in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, laddove l’ordinario è ancora fermo alla prova preselettiva, prevedendo per il prossimo anno un meccanismo di compensazione.
Concorso dirigenti scolastici: cosa decide il TAR?
Con le ordinanze emesse in data odierna in merito ai dirigenti scolastici, il Tribunale Amministrativo, accogliendo le argomentazioni difensive del Ministero, nonché delle numerose parti intervenute ad opponendum, alcune rappresentate dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, del Foro di Cassino, ha rigettato le istanze cautelari formulate nei vari ricorsi per molteplici argomentazioni.
L’Avvocato Altieri, nello spiegare il contenuto delle ordinanze, evidenzia come il TAR ha rilevato che il ricorso presenta preliminarmente profili di inammissibilità, atteso che i ricorrenti, non essendo ancora inseriti nella graduatoria di merito definitiva (in quanto, come si è detto, per il concorso ordinario si è svolta solo la preselettiva e si deve ancora svolgere la prova scritta), potrebbero di fatto non superare il concorso, per cui non si configura un interesse legittimo, tutelabile in giudizio, in capo agli stessi.
Tale aspetto, sempre secondo il TAR, porta anche ad escludere l’esistenza dell’urgenza (c.d. periculum in mora), requisito indefettibile ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare. Ulteriormente, sempre in via preliminare, il Collegio ha ritenuto sussistenti profili di irricevibilità del ricorso, atteso che esso è stato notificato ad una controinteressata non rientrante tra i destinatari all’assunzione in ruolo per questo a.s.
Attingere per le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso riservato
Fatti questi rilievi preliminari, il TAR è entrato anche nel merito della questione portata alla sua cognizione, ritenendo non ravvisabili profili di irragionevolezza o illogicità nella scelta di attingere per le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso riservato, concluso in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, diversamente dal concorso ordinario in attesa della calendarizzazione della prova scritta. Ciò in quanto tale scelta ha consentito di evitare che il 60% dei posti vacanti e disponibili destinati al concorso ordinario venissero affidati in reggenza a dirigenti scolastici titolari su altre sedi, in violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. In ogni caso, sottolinea il TAR, è stato comunque previsto un meccanismo di recupero e compensazione dei posti.
Proprio tale ultima argomentazione ha permesso al TAR di ritenere non sussistente il requisito della rilevanza ai fini della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti. Grande soddisfazione, sostiene l’Avv. Altieri, è stata espressa dai vincitori del concorso riservato per Dirigenti Scolastici che, credendo fortemente nella tutela del proprio diritto all’assunzione in ruolo, si sono costituiti in massa nei diversi ricorsi.
Ed ora sono pronti ad affrontare un’ulteriore sfida, poiché su questa procedura concorsuale riservata pendono ulteriori ricorsi con motivazioni ed istanze di diverso tenore, con udienze fissate per il prossimo 8 ottobre, in vista delle quali, assicura l’Avv. Altieri, non verrà trascurata alcuna iniziativa a difesa della graduatoria esistente.