Entro il mese di novembre sono previste le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di istituto. L’organo collegiale, tra i più rilevanti all’interno delle singole istituzioni scolastiche, dura infatti in carica per un triennio. Al termine del periodo, si rinnova per tutte le componenti. Proprio a causa dell’orizzonte temporale prolungato, in molti nutrono dubbi sulla effettiva eleggibilità dei docenti precari a far parte del consiglio. Ci sono delle differenze all’interno della stessa categoria: andiamo con ordine.
Composizione e compiti
La procedura ordinaria per il rinnovo del Consiglio di istituto è normata dagli artt. 21 e 22 del D. lgs. 297/1994. Questo è composto da 14 componenti nelle scuole con meno di 500 alunni e da 19 membri nelle scuole con popolazione superiore a 500 studenti. Nelle scuole primarie e secondarie di I grado vengono rappresentati docenti, genitori e ATA. Nelle scuole secondarie di II grado si aggiunge la componente studenti. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto, mentre il Presidente è eletto tra i genitori risultati membri dello stesso. All’interno del consiglio è eletta, tra i suoi membri, la giunta esecutiva.
Di seguito i compiti principali:
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto;
- adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- calendario scolastico;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole;
- partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto;
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche.
Non tutti i docenti a tempo determinato possono far parte del Consiglio di istituto
Se per i docenti di ruolo, ovviamente, non vi sono restrizioni, diverso è il discorso per i docenti a tempo determinato. Godono dell’elettorato attivo e passivo, infatti, solo i docenti che hanno un contratto annuale (termine al 31 agosto) o al termine delle attività didattiche (scadenza 30 giugno). Coloro che hanno una supplenza breve e saltuaria, fino anche al termine delle lezioni, non possono candidarsi e non possono neanche votare.
Qualcuno potrebbe osservare che, in caso di elezione di un docente precario, il Consiglio di istituto rischierebbe ogni anno di avere dei vuoti. In realtà , non è così. Quando si verifica una situazione per cui un membro decade dal Consiglio, esso viene sostituito con il primo candidato non eletto della propria lista. Nei casi in cui non vi siano candidati disponibili, si procederà ad elezioni suppletive. D’altro canto, ogni anno la componente studentesca si rinnova. Non solo: pensiamo anche ai genitori di studenti di classi quinte o che si trasferiscono i quali, naturalmente, decadono dall’incarico alla conclusione dell’anno scolastico. Stessa cosa può valere anche per i docenti di ruolo trasferiti o in pensione e per il personale ATA. Insomma, il tempo determinato non rappresenta un impedimento, tranne per la previsione del termine contrattuale che è l’unico vero paletto imposto per poter partecipare attivamente e passivamente all’elezione dell’organo collegiale.