L’argomenti dei percorsi abilitanti suscita molto interesse fra il personale docente e sono tantissime le domande che giungono in redazione. Tra queste una guarda già al futuro. “Sono una docente abilitata con tfa su cdc A026 e di ruolo dall’a.s 2017/18 in quanto vincitrice del concorso 2016 nel Lazio, quindi sarei destinataria del corso abilitante da 30 cfu per abilitati su altra classe di concorso, per passare ad A027. Tale corso abilitante sarà previsto anche per il prossimo anno accademico 2024/25?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

La riforma del sistema di reclutamento

La risposta al quesito posto dalla lettrice va ricercata nella normativa che ha introdotto la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ed in particolare nel D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022 n. 79. Il D.L. 36/2022 ha introdotto l’art. 2 ter al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che disciplina i corsi abilitanti per i docenti abilitati in altra classe di concorso o in altro grado e per i docenti specializzati per l’insegnamento su posto di sostegno, così disponendo al comma 4:

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1”.

Dalla piana lettura della norma si evince con chiarezza che l’attivazione dei percorsi da 30 CFU per docenti già abilitati/specializzati è a regime ed istituzionalizzata, dunque non prevista unicamente per l’a.a. 2023/24.

Il DPCM 4 agosto 2023

Analogamente, il DPCM 4 agosto 2023, che definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, all’art 13, comma 1, recita che: “1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”.

Dunque, anche tale norma, emanata in attuazione dell’art. 2 ter sopra citato, conferma che i percorsi da 30 CFU sono previsti come modalità istituzionalizzata di conseguimento di altra abilitazione per docenti già abilitati/specializzati, non limitata al solo a.a. 2023/24.

Caratteristiche del percorso

Come abbiamo avuto modo di dire più volte, i percorsi in questione non sono a numero chiuso (chiunque presenta la domanda vi partecipa) e possono essere svolti interamente on line. Non è previsto alcun tirocinio, né diretto, né indiretto. La prova finale, a cui si accede con una percentuale minima di presenza per ciascuna attività formativa pari al 70%, è costituita da una prova scritta ed una lezione simulata, superata la quale si consegue l’abilitazione per la classe di concorso/grado di istruzione.